Narcotest e prova della destinazione della droga: legittima la condanna (Cass. pen. Sez. VII n. 11894 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il c.d. narcotest può essere sufficiente per accertare la natura della sostanza stupefacente e affermare la responsabilità dell’imputato, poiché il giudice forma il suo libero convincimento su diverse fonti di prova senza necessariamente disporre la perizia. La valutazione sulla destinazione della droga, quando la condotta non riveli l’immediatezza del consumo, va effettuata globalmente, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. Assume rilievo, in particolare, il dato quantitativo, ove correlato alle modalità di presentazione e alle altre circostanze dell’azione, sì da escludere una finalità meramente personale della detenzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, revocava la confisca dell’automobile in sequestro disponendone la restituzione al proprietario, e per il resto confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
L’imputato ricorreva per cassazione lamentando, con unico motivo, l’erronea applicazione di legge dei giudici di secondo grado, per avere ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità penale per il reato contestato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale applica infatti i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il narcotest può bastare a stabilire la natura della sostanza e, di conseguenza, la responsabilità dell’imputato: il giudice può formare il proprio convincimento su diverse fonti di prova, senza disporre necessariamente la perizia (richiamate Sez. 6, n. 40044 del 2022 e Sez. 4, n. 22652 del 2017).
La sentenza impugnata valorizza tutti gli elementi fattuali emersi: l’accuratezza nell’occultamento della sostanza, celata nel sottofondo del vano attrezzi all’interno della bauliera dell’automobile; l’immediata disponibilità del veicolo; le modalità di confezionamento, con più involucri termosaldati custoditi insieme; il quantitativo di sostanza; l’unitarietà del confezionamento; la posizione della droga nell’auto, sì da poterne consentire il trasporto a fini di consegna; gli accertati rapporti con un soggetto partecipe del reato associativo dal quale l’imputato era stato assolto.
Da tali indici la Corte territoriale desume, con ragionamento non illogico, la configurabilità del reato, riqualificato nell’ipotesi del comma 5. La valutazione sulla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, deve compiersi tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive (richiamate Sez. 3, n. 46610 del 2014 e Sez. 6, n. 44419 del 2008).
Il giudice deve cioè verificare globalmente se, insieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione escludano una finalità meramente personale della detenzione. La sentenza impugnata si è attenuta a tali indicazioni, con valutazione esaustiva e congrua. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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