Applicabile la norma transitoria dopo l’abrogazione per indebita percezione (Cass. pen. Sez. 3 n. 7067 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022, che ha abrogato l’art. 7 d.l. n. 4/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2024, contiene una norma transitoria che fa salva l’applicazione delle sanzioni penali ivi previste per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Ne consegue che, per le condotte realizzate entro tale termine, la fattispecie incriminatrice dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza continua a trovare applicazione, non potendo configurarsi alcuna abrogazione con efficacia retroattiva. La continuità dell’illecito è altresì confermata dall’introduzione, ad opera dell’art. 8 d.l. n. 48/2023, di una nuova fattispecie strutturata in termini identici e riferita alle misure di sostegno sostitutive. È inammissibile per genericità la doglianza che contesti la sussistenza del reato presupposto quando la condotta addebitata — consistente nella percezione di redditi non dichiarati — sia riferibile alla stessa persona imputata.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato l’imputata alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019, per aver omesso di comunicare la percezione di redditi rilevanti ai fini del mantenimento del reddito di cittadinanza.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’imputata, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge per l’intervenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice ad opera dell’art. 318 della legge di bilancio 2023 e, con il secondo motivo, vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale risposto alla doglianza relativa alla insussistenza del reato presupposto, consistito nella contraffazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, esaminando separatamente i due motivi. Quanto alla prima doglianza, ha osservato che l’art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha sì abrogato l’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Nel richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 49686 del 13/07/2023, la Corte ha rilevato come il legislatore, nell’introdurre l’assegno di inclusione, abbia espressamente previsto che alla preesistente misura continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data di concessione del beneficio, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. La norma transitoria, coordinandosi con la soppressione del reddito di cittadinanza e con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48/2023, assicura la tutela penale dell’erogazione del beneficio sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.
Il primo motivo è stato pertanto dichiarato manifestamente infondato, non ravvisandosi alcuna abrogazione della fattispecie per i fatti commessi prima del 1° gennaio 2024.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibile genericità. Il thema decidendum non concerneva la sussistenza di un autonomo reato presupposto, ma la mera esistenza di redditi percepiti e non dichiarati, accertata dalla Corte territoriale sulla base della materiale disponibilità dei locali adibiti ad opificio e della gestione di tale attività. La difesa, senza contestare specificamente gli elementi probatori, si era limitata a sostenere la necessità di un previo accertamento giudiziale del reato di contraffazione, con un accostamento improprio alla disciplina della ricettazione, istituto in cui l’estraneità del responsabile dal reato presupposto costituisce elemento della fattispecie, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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