La stabilizzazione non sana l’abuso se non è misura diretta contro il precariato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9109 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore può costituire misura sanzionatoria idonea a riparare in forma specifica il danno cd. comunitario derivante dall’abusiva reiterazione di contratti a termine. Tale idoneità sussiste solo a condizione che l’immissione in ruolo avvenga presso l’ente che ha commesso l’abuso e si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. Non è sufficiente che l’assunzione sia stata agevolata dalla successione dei contratti, occorrendo che ne sia stata determinata, quale esito di misure specificamente volte a superare il precariato, offrendo ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione. La misura basata su requisiti generali, come lo svolgimento di un numero minimo di giornate lavorative, prescindendo dalla verifica dell’abusiva reiterazione, non è idonea a escludere il diritto al risarcimento del danno per equivalente.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) Puglia, aveva prestato servizio in forza di una serie ininterrotta di contratti a termine dal 2011 al 2017, prima di essere stabilizzato a tempo indeterminato. Egli lamentava l’illegittimità della reiterazione contrattuale, superiore al limite di 36 mesi, e chiedeva il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario, oltre al superiore inquadramento professionale. Sia il Tribunale di Foggia sia la Corte d’appello di Bari rigettavano le domande, ritenendo l’assunzione a tempo indeterminato successiva idonea a sanare l’eventuale abuso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita dell’unico motivo di ricorso, ravvisa la violazione degli artt. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e 28 d.lgs. n. 81/2015, dichiarando il motivo fondato. Il Collegio richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui l’immissione in ruolo può costituire una forma di riparazione in forma specifica del danno da abusiva reiterazione, ma solo quando sussista un rapporto di diretta derivazione causale tra l’abuso e la stabilizzazione.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva attribuito efficacia sanante alla delibera del Commissario straordinario dell’ARIF del 2017, che aveva immesso nei ruoli tutti i lavoratori con almeno 180 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente. La Cassazione chiarisce che tale misura, ancorché fondata sul pregresso rapporto di lavoro, non era specificamente diretta a sanare l’abusiva reiterazione, prescindendo dalla relativa verifica e basandosi su requisiti oggettivi diversi.
La Corte evidenzia la natura non satisfattiva della misura: essa avrebbe potuto includere lavoratori non vittime di abuso ed escludere coloro che, pur avendo subito la reiterazione, non avevano maturato il requisito delle 180 giornate. Ritenere sanante una siffatta delibera, prosegue il Collegio, autorizzerebbe le amministrazioni a proseguire nell’utilizzo abusivo di contratti flessibili, consapevoli di andare incontro a sanzioni di portata economica contenuta, frustrando lo scopo preventivo della direttiva 1999/70/CE. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà attenersi ai princìpi enunciati.
Nota della Redazione
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