Natura economica del consorzio e conversione del contratto a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25593 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I consorzi costituiti da enti territoriali per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica sono qualificabili come enti pubblici economici quando, per legge e per statuto, svolgono attività imprenditoriale secondo criteri di efficienza, produttività ed economicità, con autonomia gestionale e patrimoniale, e non sono sottoposti ai poteri di controllo tipici degli enti pubblici non economici. La destinazione degli utili al reinvestimento, al miglioramento degli impianti e all’abbattimento delle tariffe non esclude, ma conferma, la natura economica dell’ente. Ne consegue che non trova applicazione il divieto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato sancito dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, perché l’art. 1, comma 2, del medesimo decreto esclude dall’ambito delle amministrazioni pubbliche gli enti pubblici economici. La qualificazione non può essere desunta dal solo dato legislativo, dalla natura degli enti associati o dalla finalità pubblica perseguita, ma richiede l’accertamento in concreto dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il Fatto
La lavoratrice aveva prestato attività per un consorzio acquedottistico in forza di contratti di somministrazione, di collaborazione e a tempo determinato succedutisi tra l’ottobre 2002 e il giugno 2009. Essa domandava l’accertamento di un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del consorzio al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010. Il Tribunale di Agrigento accoglieva le domande; la Corte d’Appello di Palermo, in riforma, le respingeva ritenendo che la conversione fosse preclusa dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, applicabile perché i consorzi tra enti territoriali rientrerebbero tra le amministrazioni pubbliche.
La Cassazione, con sentenza rescindente, accoglieva il primo motivo del ricorso della lavoratrice, censurando la decisione per essersi limitata al nomen iuris senza esaminare l’atto costitutivo e lo statuto, e demandava al giudice del rinvio l’accertamento sulla natura dell’ente. In sede di rinvio la Corte d’Appello di Palermo qualificava il consorzio come ente pubblico economico e confermava la condanna. Il consorzio ricorre nuovamente per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, richiamando la pronuncia resa in controversia speculare, alla quale intende dare continuità anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Inammissibili sono le censure proposte per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non deducibile avverso una pronuncia cd. doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità.
La Corte richiama altresì il principio secondo cui il giudizio di rinvio non riporta la causa al punto di partenza, ma prosegue le fasi precedenti nel perimetro tracciato dalla pronuncia rescindente. Le censure alla sentenza impugnata devono pertanto incentrarsi sulla violazione dell’art. 384 c.p.c. o sulla mancata o impropria attuazione dei principi di diritto fissati in sede di legittimità, tenuto conto della cristallizzazione delle posizioni processuali.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La doglianza, pur formalmente articolata come violazione di legge, contrappone una diversa lettura delle emergenze processuali. La Corte d’Appello, muovendosi nel perimetro della sentenza di rinvio, ha analizzato puntualmente lo statuto e l’attività del consorzio, rilevando gli elementi tipici dell’ente pubblico economico: autonomia gestionale e patrimoniale, gestione imprenditoriale improntata a criteri di efficienza, produttività ed economicità, assenza dei controlli propri degli enti non economici. La destinazione degli utili al reinvestimento, agli impianti e all’abbattimento delle tariffe conferma l’organizzazione imprenditoriale e non la esclude.
Il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Quanto all’invalidità dei singoli contratti a termine, ritenuta coperta dal giudicato, il motivo difetta di autosufficienza: il ricorrente non ha riprodotto l’atto di appello nella sua interezza, con violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte d’Appello ha comunque correttamente escluso la rilevanza della normativa regionale del 2004, osservando che la sequenza contrattuale è iniziata nel 2002 e che già il termine apposto al primo contratto era illegittimo, con applicazione ratione temporis della legge regionale n. 18/1999, che per le qualifiche per cui è richiesto il titolo di scuola dell’obbligo consentiva l’instaurazione del rapporto senza procedura concorsuale.
Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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