Decorrenza della prescrizione contributiva dalla scadenza di pagamento e doppia ratio decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13838 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di credito contributivo può essere fatto valere, e quindi inizia a decorrere la prescrizione, non dalla data di invio della denuncia di assunzione della manodopera agricola, ma dalla data fissata dalla legge per il pagamento contributivo. In caso di doppia ratio decidendi, l’omessa impugnazione di una delle ragioni poste a fondamento della sentenza determina l’inammissibilità del motivo che censuri esclusivamente l’altra, per difetto di interesse.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da una società avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per omessa contribuzione relativa a lavoratori agricoli a tempo determinato e per il recupero di agevolazioni contributive. Il giudice territoriale escludeva la prescrizione del credito, accertava l’erogazione di retribuzioni inferiori al minimale contributivo previsto dal contratto collettivo provinciale, più favorevole di quello nazionale, e negava la sussistenza dei presupposti per le agevolazioni. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettandoli. In relazione al primo motivo, concernente la prescrizione, i giudici hanno richiamato il principio secondo cui il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, a prescindere dall’attività ispettiva di accertamento svolta dall’Istituto. Richiamando i precedenti di legittimità (Cass. 23346/25, Cass. 2432/19), la S.C. ha confermato che, in base all’art. 6, comma 14, d.l. n. 536/87 e all’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 422/98, il termine prescrizionale per il quarto trimestre del 2007 decorreva dalla scadenza del pagamento, fissata al 16.06.2008, e non dall’invio della denuncia di assunzione.
Il secondo motivo, relativo alla dimostrazione della maggiore onerosità del contratto collettivo provinciale, è stato ritenuto infondato. La censura non deduceva un fatto storico, ma contestava la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte territoriale. Inoltre, la società non aveva allegato di aver riproposto le proprie difese in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Il terzo motivo è stato scrutinato nelle sue due distinte doglianze. La prima, riguardante l’estensione dell’accertamento a lavoratori non oggetto di verifica, è stata reputata infondata, poiché la Corte territoriale aveva fornito una propria valutazione del materiale istruttorio, escludendo l’omissione per tali soggetti. La seconda doglianza, concernente l’esclusione degli sgravi contributivi per tutti i lavoratori, è stata dichiarata inammissibile.
La sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio: l’assenza di dimostrazione dei presupposti per le agevolazioni e il mancato rispetto del contratto collettivo provinciale, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 375/93. La società aveva censurato solo la seconda ragione, nulla argomentando sulla prima. Il costante orientamento di legittimità (Cass. 9752/17, Cass. 18119/20) impone l’inammissibilità del motivo per difetto di interesse, attesa la sufficienza dell’altra ratio a sorreggere la decisione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva dell’Inps.
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Nota della Redazione
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