Ne bis in idem preclude seconda impugnazione diniego sanatoria (TAR Campania n. 1560 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem, applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno contenuto nell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., preclude al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in forza degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.. Il divieto impone al ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto e il deducibile e preclude non solo la riproposizione di domande già definite con sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono presupposto logico e indefettibile. Sussistendo identità di parti e di petitum rispetto a una precedente pronuncia sulla legittimità del medesimo diniego di sanatoria, la nuova impugnazione è inammissibile. La successiva ordinanza di demolizione, adottata in esecuzione di quel quadro consolidato, costituisce atto dovuto e vincolato, con conseguente rigetto del gravame in parte qua.
Il Fatto
Un verbale di sequestro del 2003 accertava un abuso edilizio in un cantiere nel Comune di Angri. Seguiva un’ordinanza di demolizione del gennaio 2004. La proprietaria presentava nel novembre 2004 domanda di sanatoria e, nel marzo 2018, istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, versando i diritti di istruttoria richiesti dal Comune.
Con provvedimento del 17.11.2021 il Comune negava la sanatoria. Detto diniego, unitamente all’ordinanza demolitoria del 2004, era impugnato davanti al TAR, che rigettava il ricorso con sentenza n. 216/2024. Nel febbraio 2024 il Comune adottava una nuova ordinanza di demolizione. La ricorrente impugnava quindi, in via principale, il diniego del 2021 e, in via derivata, la nuova ordinanza demolitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due profili distinti: la legittimità del diniego di sanatoria e quella della successiva ordinanza ripristinatoria. Quanto al primo, rileva la violazione del ne bis in idem e dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il principio, ricorda il Tribunale, trova fondamento nella certezza del diritto e nell’equità dei procedimenti, richiedendo identità di parti, oggetto e causa tra le diverse azioni giudiziarie. Il Collegio richiama in proposito Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7242 del 2024, nonché TAR Roma, sez. I, n. 6692 del 2024 e TAR Napoli, sez. III, n. 6295 del 2023.
Nel processo amministrativo il divieto opera tramite il rinvio dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.. Da ciò deriva l’onere per il ricorrente di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione azionata, sulla quale si forma il giudicato. È preclusa non solo la riproposizione di domande già definite, ma anche la deduzione di questioni che del giudicato costituiscono presupposto logico e indefettibile.
Trasponendo tali coordinate alla fattispecie, il Collegio ravvisa l’identità di parti e di petitum: la stessa Sezione si era già pronunciata sulla legittimità del diniego del 17.11.2021 con la sentenza n. 216 del 22.01.2024, rigettando il ricorso. In quella sede si era accertato che la pratica edilizia era incompleta, mancando la documentazione tecnica di progetto e la relazione descrittiva, senza che la nota comunale del marzo 2018 potesse attestare la completezza della documentazione.
Da tale quadro consegue l’inammissibilità del gravame in parte qua. Quanto all’ordinanza ripristinatoria, essa rappresenta un atto dovuto e vincolato rispetto alla decisione consolidata, con conseguente rigetto dell’impugnazione. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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