Silenzio inadempimento superato dall’ordinanza di demolizione sopravvenuta (TAR Campania n. 1575 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotti il provvedimento richiesto con la diffida. Nel procedimento di controllo dell’attività edilizia, l’adozione dell’ordinanza di demolizione integra esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori sollecitati dal ricorrente e pone termine all’inerzia censurata. La sopravvenienza satisfattiva priva il ricorrente di qualsiasi utilità ulteriore conseguibile dall’accoglimento, mentre la soggettiva insoddisfazione della parte è irrilevante ai fini della decisione. La improcedibilità sopravvenuta è rilevabile anche prescindendo dall’esame delle eccezioni di inammissibilità.

Il Fatto

Alcuni proprietari di aree site nel territorio comunale e componenti di un comitato costituito per la tutela dell’ambiente e della salute diffidano il Comune di Scafati ad adottare gli atti repressivi e sanzionatori previsti per opere di telefonia mobile in corso di realizzazione in assenza di valido titolo edilizio, ovvero a emanare ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il presupposto della diffida è che, mancando l’autorizzazione paesaggistica, qualsiasi titolo edilizio sarebbe inefficace.

Il Comune, con precedente ordinanza, aveva sospeso le autorizzazioni per nuove infrastrutture di telecomunicazione; la società interessata aveva impugnato quel provvedimento e la sospensione dei lavori, ottenendo la sospensione cautelare. Ritenuta l’inerzia sulla diffida, i ricorrenti propongono ricorso per silenzio inadempimento. Nel corso del giudizio il Comune adotta un’ordinanza di demolizione delle opere realizzate dalla società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto l’istanza di estromissione del Ministero della cultura, rilevando che il ricorso non censura alcun atto o comportamento della Soprintendenza, essendo dedotta esclusivamente l’inerzia del Comune sulla diffida.

In via preliminare il Tribunale ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla società controinteressata per mancata impugnazione tempestiva del titolo edilizio, essendo il ricorso palesemente improcedibile.

Il giudizio era stato introdotto per accertare il silenzio inadempimento e per ottenere la condanna del Comune ad adottare un provvedimento espresso sui poteri repressivi sollecitati. L’ordinanza di demolizione sopravvenuta costituisce esercizio dei poteri sanzionatori e ripristinatori invocati con la diffida e ha dato riscontro favorevole alla stessa.

Ne consegue che i ricorrenti non potrebbero trarre alcuna ulteriore utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso. Il Collegio non condivide la prospettazione di una insoddisfazione residua: a prescindere dalla valutazione soggettiva della parte, l’ordinanza ha posto termine all’inerzia censurata.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle modalità di definizione della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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