Conguaglio oneri espropriativi limitato al triplo del valore agricolo medio (TAR Lombardia n. 1464 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo del conguaglio degli oneri espropriativi, pattuito in una convenzione urbanistica con rinvio al triplo del valore agricolo medio, ha natura rigida e vincola l’amministrazione comunale, costituendo espressione dell’autonomia negoziale delle parti. La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato illegittima la commisurazione dell’indennità di espropriazione al valore agricolo medio, non incide su tale clausola, operando in un ambito distinto: il rapporto tra autorità espropriante ed espropriato, non il rapporto negoziale tra amministrazione e lottizzanti. Il termine decennale di prescrizione del credito comunale decorre dalla scadenza del termine di validità della convenzione, non dalla conclusione delle procedure espropriative. Il mutamento di destinazione d’uso dei terreni, riconducibile all’operato dell’amministrazione, non legittima la modifica unilaterale del criterio limitativo, in assenza di rinegoziazione.

Il Fatto

Una società, subentrata a una delle originarie lottizzanti di un piano di lottizzazione commerciale, riceve dal Comune una richiesta di pagamento di 483.355,29 euro a titolo di conguaglio degli oneri espropriativi, in forza dell’art. 12 della convenzione urbanistica del 18 novembre 2008. La convenzione poneva a carico del Comune gli oneri espropriativi fino a 350.000 euro, con conguaglio a carico dei lottizzanti per l’importo eccedente, comunque non superiore al triplo del valore agricolo medio (V.A.M.).

La società impugna la richiesta davanti al TAR, eccependo la prescrizione del credito, l’insussistenza del diritto per la modifica della localizzazione delle aree e, in via subordinata, la rideterminazione del quantum per superamento del limite del triplo del V.A.M.. Una sentenza di ottemperanza ridetermina poi la quota dovuta in 184.950,70 euro, atto impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il TAR dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la nota originaria è superata e sostituita dal provvedimento dell’1 aprile 2025, che ha rideterminato l’importo. Nessuna utilità deriverebbe dall’accoglimento della domanda principale.

Nel merito del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio rigetta l’eccezione di prescrizione. Adotta l’orientamento consolidato secondo cui il termine decennale decorre dalla scadenza della convenzione urbanistica. Poiché la convenzione, stipulata nel 2008, è rimasta efficace per effetto di proroghe fino al 2024, il credito intimato nel giugno 2024 non è prescritto. Il TAR richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 8327 del 2024 e altre conformi.

È respinta anche la censura sulla mancata rinegoziazione. L’aumento dei costi espropriativi deriva da un decreto regionale che ha imposto la realizzazione di una viabilità, conosciuta dalla ricorrente, la quale si è vincolata con atto unilaterale d’obbligo. La mancata negoziazione, quindi, non incide sull’esigibilità del credito.

È invece fondata la censura subordinata sul limite del triplo del V.A.M.. Il rinvio al valore agricolo medio ha natura rigida e fissa il massimo esigibile. La Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha travolto la commisurazione dell’indennità di esproprio al V.A.M., non incide sulla clausola: questa opera tra Comune e lottizzanti, non tra espropriante ed espropriato. Solo una modifica convenzionale avrebbe potuto superarla.

Il TAR esclude che il mutamento di destinazione d’uso dei terreni, divenuti edificabili, possa gravare sui lottizzanti, trattandosi di sopravvenienza riconducibile all’operato del Comune. Il conguaglio va rideterminato assumendo il limite di 40,74 euro/mq, pari al triplo del V.A.M. di 13,58 euro/mq. È infine infondata la censura sulle cessioni bonarie, generica e smentita dal canone della buona fede in executivis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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