Bancarotta documentale del prestanome: necessaria la prova del dolo specifico (Cass. pen. Sez. 5 n. 19973 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, per sottrazione o omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, il reato è punito a titolo di dolo specifico, da individuarsi nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Ove il reato sia commesso da più persone dotate della qualifica, di diritto o di fatto, il dolo specifico può essere ascritto indifferentemente a tutti o ad alcuno di essi, purché chi non ne sia direttamente animato sia consapevole che il concorrente agisce con quella determinata preordinazione dolosa. La responsabilità dell’amministratore di diritto che sia soltanto un prestanome non discende automaticamente dall’accettazione della carica o dalla violazione dei doveri di vigilanza, ma esige la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture contabili e, per le ipotesi a dolo specifico, della finalità di procurare un ingiusto profitto perseguita dall’amministratore di fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze che, all’esito di rito abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente penalmente responsabile per i reati di bancarotta fraudolenta documentale a lui contestati in qualità di amministratore di diritto, in realtà semplice prestanome, di numerose società inattive o indebitate, successivamente utilizzate per la presentazione di false dichiarazioni di crediti IVA da cedere a terzi. Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di legittimità ha premesso che la giurisprudenza, con riferimento a chi ricopre la carica amministrativa solo formalmente, configura il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione.
La Corte ha quindi distinto l’atteggiarsi dell’elemento soggettivo nelle due ipotesi di bancarotta documentale. Per la fattispecie c.d. generica, che ha ad oggetto la tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari, è sufficiente la prova del dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale. Per l’ipotesi di distruzione, sottrazione o omessa tenuta dell’impianto contabile, invece, è indispensabile la dimostrazione del dolo specifico di trarre un ingiusto profitto o di cagionare un nocumento alla massa dei creditori.
La responsabilità dell’amministratore di diritto che sia un mero prestanome nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dall’accettazione della carica, cui va però aggiunta la dimostrazione non astratta o presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi a dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano indebitamente richiamato i precedenti relativi alla bancarotta a dolo generico, declinato nella forma del dolo eventuale, inteso come accettazione del rischio che la contabilità non venisse tenuta per agevolare operazioni fraudolente.
L’attenzione avrebbe invece dovuto essere focalizzata sulla strumentalità del deserto contabile al perseguimento dello scopo di ricavarne un profitto ingiusto, ragionevolmente assegnabile quantomeno al dominus delle società, e sulla consapevolezza, in capo agli uomini di paglia, della sussistenza di tale specifica finalità. L’erronea applicazione dei principi in tema di elemento soggettivo ha pertanto determinato l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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