Sulfadimetossina nelle carni, resta applicabile l’art. 5 legge n. 283/1962 (Cass. pen. n. 15681/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le condotte previste dall’art. 5 della legge n. 283/1962 non hanno subito effetti abrogativi, neppure temporanei, per effetto dell’art. 18 d.lgs. n. 27/2021, poiché prima dell’efficacia dell’abrogazione è intervenuta la modifica normativa che ha mantenuto in vigore la disposizione incriminatrice. La presenza nelle carni di sulfadimetossina in quantità superiore al limite consentito può integrare un’alterazione della loro composizione naturale quando la sostanza non appartenga ai componenti naturalmente presenti. La relativa valutazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito quando sia sorretto da motivazione congrua. L’entità significativa del superamento del limite e la natura del bene tutelato possono inoltre giustificare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 283/1962, in relazione a carni provenienti da un allevamento delle quali era legale rappresentante. Nei campioni sottoposti ad analisi era stata riscontrata la presenza di sulfadimetossina in quantità superiore al limite massimo consentito.
Con il ricorso per cassazione la difesa sosteneva, anzitutto, che l’art. 5 legge n. 283/1962 fosse stato abrogato dall’art. 18 d.lgs. n. 27/2021. Contestava inoltre la qualificazione delle carni come alterate nella loro composizione naturale per la presenza della sostanza e censurava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il primo motivo richiamando il principio secondo cui l’art. 5 legge n. 283/1962 non ha subito alcuna abrogazione, neppure per un intervallo temporale. L’art. 18 d.lgs. n. 27/2021 prevedeva infatti l’abrogazione con efficacia dal 26 marzo 2021, ma il giorno precedente era entrato in vigore il d.l. n. 42/2021, successivamente convertito, che aveva modificato la disposizione sottraendo espressamente l’art. 5 all’effetto abrogativo.
Il secondo motivo viene ritenuto generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva accertato che la concentrazione di sulfadimetossina rinvenuta nei campioni era superiore al doppio del limite ammesso e che tale sostanza non rientrava tra quelle naturalmente presenti nelle carni. Sulla base delle dichiarazioni del veterinario, era stato quindi ritenuto che la presenza del residuo avesse alterato la composizione naturale della carne destinata alla macellazione e all’alimentazione umana.
Secondo la Corte, tale conclusione integra un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Il richiamo difensivo a una decisione resa in un differente procedimento non era quindi sufficiente a scalfire la motivazione adottata nel caso concreto.
È infine dichiarato inammissibile anche il motivo relativo all’art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando sia l’entità del superamento del limite consentito, pari al doppio del massimo, sia la natura del bene giuridico tutelato dalla fattispecie, individuato nella salute pubblica. La Cassazione ritiene tale motivazione adeguata e rigetta integralmente il ricorso.
Nota della Redazione
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