Nesso da causa di servizio escluso per cardiopatia da stress lavoro-correlato (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 314 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio dell’infermità cardiaca ai fini della pensione privilegiata va accertata con i criteri della criteriologia medico-legale, valutando separatamente il rischio lavorativo e la diagnosi di malattia. Lo stress lavoro-correlato può assumere rilievo causale o concausale solo se le mansioni svolte presentino connotazioni obiettivamente stressanti, continuative e intense, e non mere condizioni soggettive di disagio. Ove il perito accerti il prevalere di fattori di rischio endogeni ed esogeni rispetto agli aspetti occupazionali, il nesso causale non può ritenersi provato, neppure in termini di concausa preponderante. Il giudice che condivida le conclusioni dell’organo tecnico, prive di vizi logici e sorrette da congrua motivazione, può respingere il ricorso senza disporre ulteriori approfondimenti.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Corte dei conti con funzioni esecutive, in servizio presso sedi distanti dalla propria residenza, nel gennaio 2007 accusava un infarto acuto del miocardio trattato con PTCA. Riteneva l’infermità dipendente da causa di servizio e chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata.
La Commissione medica esprimeva parere favorevole, ascrivendo la menomazione alla V categoria della tabella A. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, invece, escludeva la dipendenza da fatti di servizio. Il decreto dirigenziale del febbraio 2009 respingeva l’istanza. Il ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendo in via subordinata l’espletamento di apposita consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità cardiaca. Il Collegio ha disposto apposito accertamento tecnico, affidato all’UML presso il Ministero della Salute, integrato da un esperto in cardiologia, formulando quesiti sulla sussistenza del nesso e sull’eventuale classifica di pensione.
L’organo peritale, dopo visita diretta e valutazione della documentazione, ha ricostruito la vicenda e ha escluso che le mansioni svolte, di tipo esecutivo, presentassero connotazioni obiettivamente stressanti. Ha osservato che lo stress rileva solo se continuo, intenso e fonte di patema, tale da assurgere a fattore usurante per il muscolo cardiaco. Non risultano esposti eventi eccezionali o psicotraumatizzanti. La patologia si è manifestata in un soggetto con preminenti fattori di rischio endogeni, quali ipercolesterolemia e ipertensione, ed esogeni, quali l’abitudine tabagica.
Il consulente di parte ha contestato tali esiti, valorizzando lo svolgimento di mansioni diverse o superiori rispetto alla qualifica e i lunghi spostamenti quotidiani in auto. L’UML ha replicato in modo coerente: la guida non costituisce attività di servizio, né le mansioni di autista rientrano tra quelle del ricorrente. Ha quindi confermato l’assenza di un nesso causale determinante, richiamando i criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988 per le patologie non tabellate.
Il Giudice ha ritenuto le valutazioni peritali condivisibili, prive di vizi logici e sorrette da esauriente motivazione. Le contestazioni difensive sono state giudicate generiche e inidonee a porre in discussione l’iter argomentativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della parte soccombente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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