Nesso causale e codice stalla attivo negli aiuti per influenza aviaria (TAR Veneto n. 1033 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 per le aziende avicole colpite dall’influenza aviaria, il riconoscimento del contributo per prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento presuppone la prova del nesso causale diretto tra le misure sanitarie di restrizione e il danno subito. La chiusura del codice stalla nella banca dati nazionale, disposta su richiesta del soccidante e non imputabile all’epidemia, fa presumere l’inesistenza di un allevamento attivo nel periodo ammissibile. Il mancato accasamento non è quindi riconducibile alle restrizioni quando l’impresa non era in condizioni operative per accasare animali, per ragioni indipendenti dalla emergenza sanitaria. L’amministrazione non introduce requisiti ulteriori rispetto alla normativa, ma esige la dimostrazione documentale del pregiudizio dedotto.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale, esercente un allevamento di tacchini in regime di soccida, ha presentato nel luglio 2024 domanda di aiuto per il mancato accasamento nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022, nell’ambito delle misure eccezionali di sostegno alle aziende avicole colpite dall’influenza aviaria ad alta patogenicità.

L’A.VE.P.A., dopo il preavviso di diniego e l’acquisizione di chiarimenti dall’azienda sanitaria locale, ha dichiarato inammissibile la domanda con decreto del 1° agosto 2025, rilevando che l’allevamento risultava chiuso dal 10 ottobre 2021 al 12 ottobre 2023 e che il mancato accasamento non era riconducibile alle restrizioni sanitarie. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Veneto, deducendo violazione del Regolamento UE e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto ricostruito il quadro normativo applicabile. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/453 ha previsto la compartecipazione finanziaria dell’Unione al sostegno del mercato avicolo italiano, colpito dai focolai notificati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022. L’art. 4 del D.M. n. 256203/2024 impone ai richiedenti di dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie, mediante idonea documentazione.

Su questa base il Collegio ha escluso che l’amministrazione abbia introdotto un requisito non previsto dalla normativa. La prova del nesso causale diretto tra restrizioni e danno costituisce il presupposto logico dell’aiuto, che necessariamente riguarda l’agricoltore in attività sul mercato interessato.

Nel caso concreto, la tesi del ricorrente secondo cui la soccida sarebbe cessata per timore dell’epidemia è risultata smentita: la disdetta era stata comunicata dalla soccidante nell’ottobre 2020, un anno prima dell’emergenza. La chiusura del codice stalla al 10 ottobre 2021 non è dunque imputabile al fenomeno morboso, ma al venir meno del rapporto contrattuale che garantiva l’unica provvista di animali.

Il ricorrente non ha inoltre documentato, né in fase istruttoria né in giudizio, di aver cercato un nuovo soccidante o di aver preso accordi per l’acquisto di animali. La riapertura del codice stalla al 12 ottobre 2023, “a zero animali accasati”, e la successiva chiusura al 23 settembre 2025, parimenti a zero capi, confermano secondo il Tribunale l’inattività dell’impresa, proseguita oltre il periodo di restrizione.

Il Collegio ha infine ritenuto che l’errore materiale commesso dall’amministrazione nell’indicare la data di chiusura al 10 gennaio 2021, poi emendato in 10 ottobre 2021, non incida sulla legittimità del diniego, essendo la decisione fondata sulla mancata prova della causalità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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