Ottemperanza al giudicato del giudice civile e onere della prova dell’inadempimento (TAR Lazio n. 13656 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, grava sull’Amministrazione debitrice l’onere di dimostrare la corretta esecuzione del giudicato; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza ne accerta l’inottemperanza e la condanna a provvedere, con nomina fin da ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in forza di contratti a termine e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre interessi.
Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie a conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il perimetro del giudizio di ottemperanza avverso le pronunce del giudice civile, richiamando il disposto dell’art. 112, comma 2, c.p.a. e il consolidato orientamento che ne delimita la natura esecutiva. Tale giudizio, infatti, non è volto a ridiscutere il merito della pretesa, ma solo a verificare se l’Amministrazione si sia conformata al dictum giudiziale.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha allegato l’inadempimento dell’Amministrazione. Il TAR ha evidenziato che l’Amministrazione, pur costituendosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta esecuzione della sentenza. Da tale silenzio è derivato, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, l’accoglimento della pretesa.
La sentenza ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, nominando fin da ora un commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inadempimento, con facoltà di delega e senza compenso, per l’esecuzione coattiva del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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