Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1036 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia condannato la pubblica Amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’ammissibilità del rimedio presuppone il passaggio in giudicato del titolo, attestato dal competente ufficio, e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’inerzia dell’Amministrazione, che non si costituisca e non provi l’adempimento, integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso e per la nomina di un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di mille euro, oltre alla rifusione delle spese di lite. La pronuncia, non impugnata, era divenuta definitiva ed era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. L’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata a tale scopo dal competente ufficio, mentre la notifica in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni emergono dalla documentazione in atti.

Quanto all’ambito di applicazione del rimedio, i giudici hanno osservato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione mediante l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma, rileva il Collegio, è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. L’Amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Tale inerzia processuale e sostanziale ha dunque integrato il presupposto dell’accoglimento.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di mille euro per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, destinato ad attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine, con ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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