Nesso causale e presunzione per tumori da uranio impoverito nei militari (TAR Toscana n. 1724 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando è accertata una patologia tumorale insorta in un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del servizio prestato in particolari contesti operativi, la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità con il servizio. Il militare è tenuto soltanto a dimostrare di avere svolto il servizio tra quelli tipizzati dall’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010, in condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che la patologia manifestatasi abbia carattere tumorale ed espressiva di quel rischio. Grava invece sull’Amministrazione l’onere della prova contraria, consistente in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Sono pertanto viziati per eccesso di potere i giudizi del Comitato di verifica per le cause di servizio basati esclusivamente sulla mancata dimostrazione, da parte del militare, di una correlazione certa o altamente probabile tra patologia ed esposizione ai fattori di rischio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio in un Reggimento Paracadutisti e, nel corso di numerose e incontestate missioni all’estero, è stato impiegato in teatri operativi contaminati dalla dispersione di micro e nano particelle di metalli pesanti, anche per l’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito, senza mezzi di protezione individuale.

Nel dicembre 2020 gli è stata riscontrata una neoformazione testicolare, trattata chirurgicamente, con successiva diagnosi di seminoma del testicolo sinistro. La Commissione medico ospedaliera ha ascritto la patologia all’8^ categoria Tabella A. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, richiamando studi commissionati dalle stesse Autorità militari, ha escluso il nesso causale e il Comando Generale ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo. Il militare ha proposto ricorso per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende le mosse dall’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025, e dalla gemella n. 14, che ha riconosciuto in favore del militare una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali contratte dopo l’esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti.

Tale presunzione trova fondamento nell’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010, come modificato dal d.l. n. 228/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 9/2011, che ha individuato un rischio professionale specifico legato a particolari condizioni ambientali od operative, consistente nelle infermità o patologie tumorali insorte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali.

Il criterio di riparto dell’onere probatorio è ricondotto dall’Adunanza Plenaria al sistema dell’art. 2087 cod. civ. Il militare deve provare lo svolgimento del servizio in condizioni che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e il carattere tumorale della patologia; l’Amministrazione deve invece fornire la prova contraria di una specifica genesi extra-lavorativa. La ratio è di assicurare un’equa allocazione del rischio della causa ignota, evitando che esso gravi per intero sul militare, costringendolo a un onere probatorio definito “diabolico” per le patologie multifattoriali.

Nel caso concreto, il Comitato di verifica ha escluso la dipendenza da causa di servizio per il solo fatto che il ricorrente non aveva dimostrato il nesso causale, addossandogli le conseguenze della mancata prova, e ha richiamato studi risalenti commissionati dalle stesse Autorità militari. Il Collegio ha quindi ritenuto illegittimi il parere negativo e il provvedimento di rigetto, accogliendo il ricorso e ordinando al Comitato di rideterminarsi sui principi espressi. Le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *