Dichiarazione di non interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 12195 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui il GSE aveva comunicato il rigetto del progetto a consuntivo (PC) presentato, nonché il relativo preavviso di rigetto, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del proprio diritto all’approvazione della proposta, con condanna del Gestore all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. In via subordinata, la società aveva domandato la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento, ai sensi dell’art. 42, co. 3, d.lgs. n. 28/2011.
Il GSE si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria del 16 marzo 2026, la società ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, a fronte dell’accoglimento dell’istanza di riesame dei provvedimenti impugnati da parte del Gestore, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso in particolare da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1418 del 2023, secondo cui nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio.
In assenza di repliche o diverse richieste della parte resistente, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento della rimessione della causa in decisione. La scelta di non proseguire nel giudizio non può essere sindacata dal giudice, cui è preclusa ogni valutazione sostitutiva circa la sussistenza dell’interesse ad agire.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse determina pertanto l’obbligo per il giudice di adottare una pronuncia dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso, non potendo egli procedere d’ufficio né decidere la controversia nel merito.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., compensando integralmente le spese di lite in considerazione dell’esito in rito e della mancata opposizione della parte resistente.
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Nota della Redazione
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