Improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 138 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari, in udienza, di non avere più interesse alla pronuncia sulla sospensione. L’improcedibilità prescinde da ogni valutazione nel merito della controversia e comporta la compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
Un Comune impugnava, chiedendone la sospensione, gli atti con cui la Regione aveva approvato l’elenco delle istanze non ammissibili e il Piano degli interventi per l’anno 2026, che non lo includeva tra i beneficiari del contributo. Il Comune censurava, in particolare, i criteri cronologici di formazione della graduatoria, rivendicando la propria collocazione tra le prime sedici istanze ammissibili. La Regione si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Nella camera di consiglio, il Collegio ha dato atto della dichiarazione resa dal difensore del Comune ricorrente, il quale ha comunicato di non avere più interesse alla pronuncia cautelare. Tale dichiarazione è stata assunta come fatto estintivo dell’interesse processuale alla decisione sulla domanda incidentale.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la domanda cautelare fosse divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare i profili di fumus boni iuris e di periculum in mora. L’ordinanza non si pronuncia quindi nel merito della controversia.
La regola delle spese di fase compensate è stata applicata in ragione dell’esito della vicenda processuale, che non ha visto una soccombenza sostanziale. Il provvedimento chiude il procedimento cautelare, lasciando impregiudicato l’eventuale prosieguo del giudizio di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.