Nesso eziologico e aggravamento nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 309 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio dell’infermità, ai fini del futuro trattamento pensionistico di privilegio, si accerta sulla base del parere della Commissione medico legale che, tenuto conto della natura del servizio e delle condizioni in cui è stato prestato, affermi la sussistenza del nesso eziologico quale concausa efficiente e determinante ai sensi dell’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Il parere reso in contraddittorio e all’esito di visita diretta, correttamente motivato sul piano logico-scientifico e riscontrato dalla documentazione, è attendibile e non richiede rinnovazione. La richiesta di aggravamento ex art. 70 d.P.R. n. 1092/1973 presuppone il previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la preventiva domanda amministrativa ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.; proposta per la prima volta in udienza, è inammissibile, così come la documentazione medica prodotta a suo sostegno.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’ipertensione arteriosa, per il futuro riconoscimento della pensione privilegiata, e l’annullamento del decreto ministeriale e del conforme parere del Comitato di Verifica che avevano escluso il nesso con il servizio. Il giudizio di primo grado si era chiuso con una pronuncia di inammissibilità; la Sezione d’Appello, con sentenza n. 25/A/2024, l’aveva annullata rimettendo gli atti al primo giudice per la decisione di merito.
Riassunto il giudizio, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni già svolte, allegando perizie di parte e documentazione medica, e in udienza ha chiesto un nuovo accertamento sanitario per l’aggravamento della patologia. L’INPS ha eccepito la prescrizione e ha insistito per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto dichiarato inammissibile la domanda di aggravamento, formulata per la prima volta all’udienza del 19 settembre 2024. Si tratta di richiesta diversa dalle contestazioni sull’ascrivibilità tabellare e difetta della preventiva domanda amministrativa richiesta dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..
L’art. 70 d.P.R. n. 1092/1973 conferma che l’aggravamento presuppone un precedente riconoscimento del trattamento privilegiato, nel caso assente. Ne segue l’inammissibilità anche della documentazione medica prodotta in udienza a sostegno della richiesta.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità dipendono da fatti di servizio solo quando questi ne siano causa o concausa efficiente e determinante. Il servizio, o le condizioni in cui è stato espletato, deve quindi costituire antecedente essenziale dell’evento.
La questione è stata scrutinata dalla Commissione medico legale presso la Sezione, in ossequio all’ordinanza n. 117/2021. Il collegio, valorizzando la natura del servizio e le condizioni di espletamento, ha affermato la sussistenza del nesso eziologico, ritenendo il servizio a turnazione e l’elevata tensione psichica fattori di rischio idonei a determinare, su organismo predisposto, l’insorgenza e il mantenimento della patologia.
Il giudice ha escluso la rinnovazione del parere: esso non era stato oggetto di esame in appello, è stato reso in contraddittorio e con visita diretta, in un momento prossimo alla cessazione dal servizio, e risulta perciò più attendibile. Il giudizio medico-legale è apparso correttamente motivato sul piano logico-scientifico e riscontrato dalla documentazione.
È stata così riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’ipertensione arteriosa, ai soli fini del futuro trattamento di privilegio, con ascrizione alla Tab. B e indennizzo una tantum pari a 3 annualità di VIII ctg. Le spese sono state compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale composto dalle Sezioni Riunite n. 12/2023 e della complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.