Pensione inabilità e bonus virtualizzazione al 66 anno (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 308 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di inabilità riconosciuta agli iscritti alle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, la maggiorazione dell’anzianità virtuale prevista dall’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 va raccordata all’età pensionabile concretamente vigente al momento della cessazione dal servizio. Con l’innalzamento dell’età pensionabile degli uomini a sessantasei anni per effetto del D.L. n. 201/2011, la virtualizzazione non può più essere calcolata con riferimento al sessantesimo anno di età. Ne deriva la rideterminazione del coefficiente relativo al bonus e, conseguentemente, della terza quota contributiva della pensione, nel rispetto del limite massimo dei quaranta anni di anzianità contributiva. La questione rientra nella competenza del giudice in virtù del principio iura novit curia, a prescindere dal parametro normativo invocato dalla parte.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Interno con qualifica di ausiliario, è cessato dal servizio per inabilità assoluta a decorrere dal 5 marzo 2020. L’INPS aveva liquidato in via provvisoria il trattamento di quiescenza e, successivamente, adottato un provvedimento di riliquidazione con il sistema misto.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla liquidazione definitiva della pensione di inabilità e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze dei ratei. Dopo la modifica della domanda, autorizzata ai sensi dell’art. 164 c.g.c., ha contestato l’erronea quantificazione delle tre quote di pensione, la mancata valorizzazione del periodo contributivo 1990-1992 e il mancato rispetto del limite dell’80% della base pensionabile. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile, dato atto della contumacia del Ministero, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 prevede che la pensione di inabilità sia calcolata in misura pari a quella spettante al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, con un’anzianità utile non superiore a quaranta anni e un importo non superiore all’80% della base pensionabile. L’art. 9, comma 3, D.M. n. 187/1997, in relazione all’art. 1, comma 12, l. n. 335/1995, stabilisce che per i soggetti con anzianità inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 l’anzianità posseduta è incrementata del periodo mancante al sessantesimo anno di età.

La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla quantificazione dell’anzianità virtuale. L’INPS aveva determinato il coefficiente relativo al bonus in 3,55833, calcolando in tre anni, sei mesi e ventuno giorni il periodo intercorrente tra la cessazione e il sessantesimo anno di età. Secondo la giurisprudenza contabile richiamata (App. Sicilia n. 99/A/2022, App. Sicilia n. 298/2020, App. Sicilia n. 166/2019, App. Sicilia n. 162/2022, nonché la Sezione n. 747/2021), con l’innalzamento dell’età pensionabile a sessantasei anni la virtualizzazione va raccordata a tale limite.

La Corte ha precisato che l’individuazione dell’età pensionabile rientra nella ricostruzione del quadro normativo e, dunque, nella competenza del giudice per il principio iura novit curia. È quindi irrilevante che il ricorrente abbia invocato il diverso parametro dei sessanta anni. Poiché al momento della cessazione egli possedeva trentaquattro anni e cinque mesi di servizio utile, il bonus andava riconosciuto in cinque anni e sette mesi, e non in tre anni e sei mesi.

Il coefficiente è stato così rideterminato in 5,5833, con conseguente aumento della quota contributiva suppletiva a euro 41.867,55 e del montante contributivo di inabilità a euro 232.818,67. La terza quota di pensione è stata fissata in euro 9.062,74, con un trattamento complessivo lordo di euro 12.138,47. È stata invece respinta la censura sull’omesso versamento dei contributi 1990-1992, irrilevante ai fini del calcolo delle quote nel sistema misto. L’INPS è stato condannato al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento, e le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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