Causa di servizio e pensione privilegiata: ammissibile il ricorso senza domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 310 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche quando sia proposta la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. Ai fini del riconoscimento, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in congedo assoluto per perdita dell’idoneità al servizio, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità: un’artrosi cervico-dorso-lombosacrale con discopatie multiple e una gonartrosi bilaterale con meniscectomia degenerativa, entrambe a modica incidenza funzionale.
La C.M.O. competente ne aveva dichiarato l’ascrivibilità tabellare, rispettivamente alla Tabella A di 8° categoria e alla Tabella B. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva invece escluso per entrambe la dipendenza da causa di servizio, con motivazioni ritenute dal ricorrente generiche. Da qui il ricorso, con richiesta di accertamento del nesso eziologico e, in subordine, di consulenza medico-legale. Il Ministero della Difesa e il Comando generale dell’Arma hanno eccepito la carenza di interesse e la mancanza della domanda amministrativa di pensione privilegiata; l’INPS ha eccepito l’inammissibilità ai sensi dell’art. 153 cod. giust. cont. e, nel merito, la prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto confermato la propria giurisdizione, rilevando che il giudizio non inerisce all’equo indennizzo ma al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. Il principio è ricavato dal giudice della giurisdizione: alla Corte dei conti è devoluta non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta insieme alla condanna al pagamento del trattamento, ma anche la sola domanda di mero accertamento (Cass. SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; Cass. SS.UU., sent. n. 5467 del 6 marzo 2009).
Sull’ammissibilità, la Corte ha richiamato i principi della decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023, già posti a base dell’ordinanza istruttoria: il ricorso è ammissibile anche in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata, purché il bene della vita ambito sia prospettato nell’atto introduttivo in funzione del futuro trattamento di privilegio. L’eccezione dell’INPS è stata quindi superata.
Nel merito, il giudice ha applicato l’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui le infermità sono dipendenti da fatti di servizio quando questi ne siano causa o concausa efficiente e determinante. Ha precisato che è determinante il fatto che da solo condizioni l’avverarsi dell’evento come antecedente essenziale, senza il quale l’effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, dovendosi escludere che ogni attività lavorativa, per sua natura, esponga a fattori idonei a determinare patologie.
La questione è stata scrutinata dalla Commissione medico-legale istituita presso la Sezione. Il parere ha ricostruito l’anamnesi e ha affermato la ricorrenza del nesso eziologico: il rachide è stato sottoposto per molti anni a microtraumatismi da postura di guida e da sollecitazioni meccaniche del manto stradale sconnesso, ed è stato traumatizzato dall’incidente in servizio del 2012; anche le ginocchia hanno subito microtraumatismi per la prolungata guida veloce per servizio. Il giudice ha ritenuto il giudizio medico-legale correttamente motivato sul piano logico-scientifico, riscontrato dalla documentazione e avvalorato dalla visita diretta, senza osservazioni delle parti.
Il ricorso è stato pertanto accolto: le infermità sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio, ai soli fini del futuro trattamento pensionistico di privilegio, e ascritte alla Tabella A, 8° categoria, e alla Tabella B, per un indennizzo una tantum pari a 3 annualità di VIII categoria. Le spese sono state integralmente compensate per l’esito della controversia e la presenza di contrastanti orientamenti al momento della presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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