Nesso eziologico e concausa efficiente: irrilevanti le ordinarie mansioni (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 6 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità esige la prova che il servizio sia stato causa o concausa efficiente e determinante della patologia. Lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto non integra tale nesso, in assenza di episodi specifici, concreti e documentati, eccedenti le normali condizioni di lavoro. La concausa rilevante presuppone un antecedente che, secondo il criterio della causalità adeguata, introduca un quid novi rispetto ai fattori comuni di insorgenza della malattia. La consulenza tecnica d’ufficio, quando logicamente e congruamente motivata, costituisce fonte oggettiva di prova e prevale sui pareri gerarchici che si limitino a descrivere attività di natura ordinaria.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di quattro infermità: ernia discale L5-S1 e protrusione L4-L5, protrusione C5-C6, spondilosi dorsale con piccola ernia D6-D7 e sinusite mascellare destra.

La CMO di Bari ascriveva le prime tre a Tabella B come unico complesso morboso e la quarta autonomamente alla stessa tabella. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 16.02.2012, escludeva il nesso eziologico per tutte, adducendo la natura degenerativa e artrosica delle patologie vertebrali e l’origine da germi saprofiti della sinusite. Il Ministero della Difesa rigettava quindi le istanze. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la genericità e l’illogicità del parere, il mancato esame delle mansioni svolte e il contrasto con i rapporti informativi dei superiori.

La Motivazione della Corte

Il giudice ritiene anzitutto ammissibile la domanda, pur proposta da militare in servizio attivo, richiamando il recente arresto delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM in tema di futura proposizione della domanda di trattamento pensionistico privilegiato.

Nel merito, la Corte condivide le conclusioni del consulente officiato, che ha escluso per tutte le patologie la dipendenza da causa di servizio con giudizio eziopatogenetico ritenuto coerente e fondato. Il giudizio tecnico è considerato esaustivo, logicamente argomentato e non superabile criticamente alla luce delle osservazioni difensive. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice afferma che la consulenza tecnica assume funzione di fonte oggettiva di prova quando comporta la rilevazione di fatti non percepibili se non con cognizioni specialistiche.

Il nucleo argomentativo riguarda la nozione di concausa. La Corte esclude che le ordinarie mansioni d’istituto possano assurgere a fattore determinante, anche solo concausale, in assenza di episodi specifici e tangibili occorsi in servizio, nella specie inesistenti. Richiamando la giurisprudenza contabile e amministrativa, si afferma che la concausa deve essere efficiente e determinante e operare secondo il criterio della causalità adeguata, non dell’equivalenza delle cause.

Ne deriva che il servizio deve introdurre un quid novi e un quid pluris rispetto ai fattori comuni di insorgenza della malattia, non configurandosi come mera occasione o momento liberatore. I pareri gerarchici prodotti dal ricorrente non offrono elementi utili, limitandosi a richiamare lo svolgimento di servizi di natura del tutto ordinaria.

Il ricorso è pertanto rigettato. La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *