Controllo dei rendiconti elettorali e obbligo di rendicontazione delle fonti di finanziamento (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 39 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti e liste per le campagne nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio istituito presso la Sezione regionale della Corte dei conti verifica anche l’attivo del rendiconto. Benché l’art. 12 della legge n. 515/1993 non richiami espressamente le fonti di finanziamento, il primo comma impone la presentazione di un consuntivo “relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento”, e il successivo art. 15, comma 15, sanziona la mancata indicazione delle stesse. La disciplina persegue la trasparenza della gestione contabile delle competizioni, esigenza non superata dall’abolizione del finanziamento pubblico diretto. Il termine per il deposito del rendiconto è ordinatorio: il ritardo è sanabile fino alla conclusione delle verifiche e non integra l’autonoma violazione dell’obbligo di deposito, soggetta a sanzione.

Il Fatto

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione di controllo per la Regione siciliana esamina i rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Mazara del Vallo, per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale.

Alla competizione hanno preso parte quattordici liste. Il Collegio ha acquisito le dichiarazioni negative e i rendiconti trasmessi, formulando richieste istruttorie integrative sulla completezza e sull’effettività della documentazione e sull’inerenza del rendiconto alla campagna della lista piuttosto che al singolo candidato.

La Motivazione della Corte

Il fondamento del controllo è nell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, che estende alle elezioni amministrative il modello della legge n. 515/1993. Il legislatore ha inteso garantire la trasparenza della gestione contabile delle campagne, ratio che conserva rilievo anche dopo l’abolizione dei contributi pubblici diretti, quando prevalgono gli apporti privati.

Sul perimetro dello scrutinio il Collegio chiarisce che il controllo investe anche il lato attivo del rendiconto. L’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 richiede un consuntivo relativo alle spese “e alle relative fonti di finanziamento”; l’art. 15, comma 15, prevede una sanzione per la mancata indicazione delle fonti; la ratio legis di trasparenza è soddisfatta solo con l’individuazione della copertura delle spese. Nei casi di autofinanziamento la dichiarazione di aver attinto a fondi del bilancio del partito è idonea a provare la copertura, secondo la Corte di Cassazione, sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352.

Sul termine di deposito, il Collegio lo qualifica ordinatorio e verifica caso per caso se ricorra la violazione dell’obbligo di deposito, sanzionabile, o un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche. Nella specie l’ipotesi sanzionatoria non si è verificata.

Nel merito, le irregolarità riscontrate sono prive di gravità offensiva e non giustificano segnalazioni ad altri organi né l’applicazione delle sanzioni dell’art. 15 della legge n. 515/1993. Alcuni rendiconti sono dichiarati regolari; per una lista non è ammessa la spesa forfettaria indicata pur in assenza di costi effettivi, perché non sostenuta. Il Collegio auspica un aggiornamento normativo e canali informativi con la Commissione di garanzia per i rendiconti dei partiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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