Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato (TAR Lazio n. 14048 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, ove il provvedimento richiesto dal privato — nella specie, il permesso di soggiorno — venga emanato nelle more del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza che residui alcuna utilità per il ricorrente alla pronuncia nel merito. La dichiarazione di improcedibilità non osta alla compensazione delle spese di lite, ove ricorrano giustificate ragioni connesse al contesto organizzativo dell’amministrazione, né alla liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 130 del DPR n. 115/2002, del compenso ridotto alla metà per effetto della pronuncia di rito ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 e ulteriormente ridotto alla metà in ragione del regime di gratuito patrocinio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha adito il Tribunale per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 17.01.2025, chiedendo l’ordine alla Questura di provvedere espressamente. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che, solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, l’Amministrazione aveva rilasciato il permesso di soggiorno, dichiarando di non avere più interesse alla pronuncia. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha confermato il sopravvenuto rilascio del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto priva di ogni utilità la decisione sulla legittimità del silenzio, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.. Tale esito, di natura processuale, riflette il carattere satisfattivo dell’azione avverso il silenzio, la cui funzione è quella di ottenere un provvedimento espresso: una volta che questo sia stato adottato, la pretesa sostanziale è stata soddisfatta e l’eventuale vizio di inerzia non conserva una specifica utilità per il ricorrente.
In considerazione del contesto organizzativo in cui l’Amministrazione versa, caratterizzato da un numero assai elevato di istanze del medesimo tipo, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la natura oggettiva delle ragioni del ritardo non imputabili a colpa della parte pubblica.
Il Collegio ha quindi provveduto alla liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 130 del DPR n. 115/2002, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e della fase di definizione della controversia. Il compenso è stato calcolato sui valori minimi, in ragione della complessità bassa della questione, e ridotto del 50% in quanto la pronuncia è di rito, per poi essere ulteriormente dimezzato per effetto del gratuito patrocinio, con conseguente liquidazione finale in favore del difensore.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.