Ottemperanza per la Carta docente del supplente: il giudicato del giudice del lavoro va eseguito (TAR Lombardia n. 2313 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ., che accolga la domanda di un docente con contratto a tempo determinato volta all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., una volta munita dell’attestazione di conformità. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, nominando fin d’ora un Commissario ad acta che interverrà solo su istanza del creditore, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti presso istituti scolastici con contratto a tempo determinato, avevano adito il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico. Con la sentenza n. 1730/2025 del 9 aprile 2025, il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione delle docenti la Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, con spese a carico della soccombente.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e, come attestato dalla cancelleria, era passata in giudicato. Nonostante ciò, l’Amministrazione scolastica non aveva provveduto a eseguire il disposto, così le docenti proponevano ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione del beneficio e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il Collegio ha preliminarmente verificato che il provvedimento giurisdizionale di cui si chiedeva l’esecuzione fosse passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Milano. Ha, inoltre, accertato che alla data di proposizione del ricorso fosse trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Il Collegio ha precisato, richiamando il Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, che per titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., deve intendersi la sentenza dotata dell’attestazione di conformità.
In assenza di prova, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, il TAR ha accolto il ricorso, condannando il Ministero a erogare a ciascuna delle ricorrenti la Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di € 500,00, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi sarà investito solo su diretta istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Il TAR ha escluso il diritto a compenso per il Commissario, trattandosi di funzioni istituzionali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.
La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato, con attribuzione diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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