Inammissibile il ricorso per reiterazione dei motivi di appello (Cass. pen. n. 31926 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione è inammissibile per aspecificità il motivo che non presenti correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la risposta fornita, esula dalla struttura del giudizio di legittimità, poiché la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20 febbraio 2026, ha confermato la condanna dell’imputata alla pena di due mesi di arresto per il delitto di cui all’art. 677 cod. pen. (omissione di lavori in edifici che minacciano rovina). Avverso tale decisione l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza. Con il primo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 677 cod. pen. e il vizio di motivazione, deducendo l’omessa prova del pericolo concreto di crollo e invocando la riqualificazione del fatto nell’illecito amministrativo. Con gli altri motivi ha dedotto la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e l’omessa motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, nel giudizio di legittimità, costituisce motivo di aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Ha richiamato il principio per cui la riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo, perché la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall’art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha osservato che i motivi di ricorso erano meramente reiterativi dei motivi di gravame che la Corte territoriale aveva esaminato e respinto con argomentazioni non manifestamente illogiche né incongrue. La ricorrente non si era confrontata con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a sottoporre le medesime censure, sollecitando di fatto una rilettura degli elementi di fatto in maniera diversa e preferibile, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 677 c.p. – Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso