Scioglimento del cumulo tra reati ostativi e non (Cass. pen. Sez. 1 n. 2206 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta procedutosi al cumulo delle pene, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo perdono ogni autonomia. È tuttavia legittimo lo scioglimento del cumulo, nel corso dell’esecuzione, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., sempre che il condannato abbia già espiato la parte di pena ad essi relativa. Tale operazione di scissione è ammessa soltanto tra reati ostativi e reati non ostativi. Ne consegue che, ove il condannato abbia integralmente espiato la pena per il reato ostativo, la relativa condanna non può ostare alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua per reati non ostativi.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro aveva ammesso il condannato alla detenzione domiciliare con prescrizioni, rigettando l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Il rigetto era fondato sull’assunto che il condannato fosse imputato per il delitto di associazione mafiosa, di cui all’art. 416-bis cod. pen., e per altri gravissimi delitti aggravati, circostanza che ostruiva l’accesso al beneficio ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 47, legge n. 354/1975, evidenziando come l’istanza non riguardasse la condanna per il reato associativo, ma quella per un diverso delitto, per il quale era stato giudicato colpevole in un altro processo. Le due condanne erano state inserite nel medesimo provvedimento esecutivo di cumulo, ma la pena per il reato ostativo era già stata interamente espiata, con conseguente scarcerazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio per cui, una volta effettuato il cumulo, si instaura un unico rapporto esecutivo, ma per taluni limitati effetti è possibile scindere il cumulo, operazione sempre ammessa per applicare al condannato taluni benefici.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena ad essi relativa. La Corte ha citato, a sostegno, Sez. Un. n. 14 del 30/06/1999, Ronga, e le successive pronunce conformi.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte ha precisato che l’operazione di scioglimento è ammessa soltanto ed esclusivamente quando essa si effettui tra reati ostativi e reati non ostativi, dando continuità a quanto già affermato da Sez. 1, n. 21421 del 07/03/2019, De Martino.
Nel caso in esame, l’istanza di affidamento in prova non riguardava la condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma una diversa condanna, e il condannato aveva già terminato di espiare la pena per il reato associativo e per il danneggiamento aggravato, con conseguente scarcerazione. Il Tribunale di Sorveglianza era quindi incorso in un errore nel considerare il reato associativo ricompreso nel titolo in espiazione, circostanza che aveva condotto al rigetto dell’istanza.
L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 663 c.p.p. – Esecuzione di pene concorrenti