Frode informatica mediante home banking e aggravante dell’identità digitale (Cass. pen. Sez. II n. 20424 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’abusivo utilizzo di codici informatici di accesso al servizio di home banking integra l’aggravante del furto dell’identità digitale della persona offesa, poiché l’agente se ne avvale per intervenire indebitamente su programmi contenuti in un sistema informatico o telematico al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ciò che assume rilievo non è la modalità attraverso cui le credenziali siano state originariamente acquisite, quanto piuttosto l’utilizzazione consapevole delle stesse per realizzare un’interferenza non autorizzata nel sistema, con manipolazione delle operazioni e produzione di un vantaggio patrimoniale indebito. In sede di legittimità resta inammissibile il ricorso che, deducendo vizi di motivazione, si articoli esclusivamente in fatto, sollecitando una rilettura degli elementi probatori o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cui all’art. 640-ter, commi primo e terzo, cod. pen.

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità dell’aggravante. Contesta che la mera titolarità del conto destinatario dei bonifici dimostri la riferibilità delle operazioni illecite, non potendosi escludere che il conto sia stato mero strumento di transito. Lamenta l’omessa considerazione delle modalità tipiche delle frodi informatiche e della mancata effettuazione di accertamenti tecnici sui dispositivi. Chiede la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640-ter, comma primo, cod. pen., con conseguente estinzione per remissione di querela.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara l’unico motivo aspecifico e articolato esclusivamente in fatto, estraneo ai limiti del giudizio di legittimità, restando sottratta alla Cassazione la rilettura degli elementi probatori e l’adozione di nuovi parametri di valutazione.

La Corte distrettuale, con motivazione esaustiva e in presenza di doppia conforme, ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità. I giudici di appello hanno fondato l’affermazione di responsabilità sul fatto notorio che l’accesso al servizio di home banking presuppone l’inserimento, da parte del correntista, di codici personali di autenticazione e di ulteriori credenziali dispositive. Hanno valorizzato l’esecuzione di due bonifici all’insaputa del titolare del conto, con accredito di euro 30.000 su un conto intestato al ricorrente, a fronte del quale non è stata fornita alcuna plausibile spiegazione alternativa.

Da ciò la Corte territoriale ha desunto l’irrilevanza sia del mancato espletamento di accertamenti tecnici, sia dell’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’istituto bancario. Quest’ultima circostanza è stata ritenuta priva di valenza decisiva, trattandosi di evenienza che ordinariamente ricorre nei casi di operazioni fraudolente effettuate in assenza di colpa grave del correntista.

Nel merito, la Corte ribadisce che l’abusivo utilizzo di codici informatici, condotta indefettibilmente necessaria per l’esecuzione di un bonifico tramite home banking, integra l’aggravante del furto dell’identità digitale allorché l’agente se ne avvalga per intervenire indebitamente su programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. Richiama in tal senso Sez. II n. 40862 del 20.09.2022, Sez. II n. 8958 del 30.01.2024 e Sez. II n. 13559 del 13.03.2024. Assume rilievo non la modalità di originaria acquisizione delle credenziali, bensì la loro utilizzazione consapevole per realizzare un’interferenza non autorizzata, con produzione di un vantaggio indebito.

Nel caso di specie, i codici di accesso illecitamente carpiti all’insaputa del correntista sono stati utilizzati per accedere abusivamente al sistema dell’istituto di credito e disporre operazioni sul conto della persona offesa. La condotta integra dunque gli estremi della truffa aggravata, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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