Differimento pena per infermità: irrilevante la sofferenza autoprodotta (Cass. pen. Sez. I n. 34709 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento facoltativo della pena per grave infermità, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzata mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione alle terapie e agli accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere considerata nel bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali e obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere la tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa. Il giudizio di compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto non può essere espresso in termini astratti, ma esige un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato all’interno del circuito penitenziario. L’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute presuppone che la patologia, fisica o psichica, sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o da esigere un trattamento terapeutico non agevolmente attuabile nello stato di detenzione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con ordinanza emessa il 27 maggio 2026, rigettava l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, presentata dal condannato, detenuto presso la Casa circondariale di Salerno, la cui scadenza di pena era individuata al 14 luglio 2030.
Il diniego si fondava sull’assunto che le condizioni di salute del ricorrente, affetto da gravi scompensi cardio-respiratori correlati a una patologia diabetologica severa, pur obiettivamente problematiche, fossero compatibili con il regime carcerario, come attestato dalle relazioni sanitarie redatte durante la detenzione. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure correlate per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo l’incongruità del percorso argomentativo e l’omesso confronto con la necessità di allocazione in strutture cliniche specializzate esterne al circuito penitenziario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, rilevando che le doglianze non individuavano singoli profili dell’ordinanza impugnata, ma tendevano a provocare una rivalutazione dei presupposti per il differimento della pena, già vagliati dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni di salute del ricorrente, la cui problematicità non era controversa.
Il Collegio ha osservato che il detenuto è affetto da conclamate e concomitanti patologie cardio-respiratorie e diabetologiche, entrambe di elevata severità, per le quali è sottoposto a monitoraggio clinico periodico intramurario, come evidenziato nell’ultimo accertamento del 21 maggio 2026, sul quale la decisione censurata si era soffermata in termini motivazionali congrui. Il giudizio di compatibilità era avvalorato dagli accertamenti sanitari eseguiti nel corso della lunga detenzione.
Tale giudizio andava correlato all’atteggiamento oppositivo del condannato, che in più occasioni si era rifiutato di sottoporsi ai trattamenti terapeutici proposti dal personale sanitario penitenziario, manifestando un comportamento incompatibile con la concessione delle misure alternative invocate. Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra salvaguardia dei diritti fondamentali ed effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere la tutela di un diritto abusato (Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, Pannunzi; in senso conforme Sez. 1, n. 5547 del 15/11/2019; Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016).
La Corte ha quindi ribadito che, per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute, è necessario che la patologia sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o da esigere un trattamento terapeutico non agevolmente attuabile nello stato di detenzione, dovendosi verificare se la carcerazione comporti un’afflizione di intensità eccedente il livello derivante dall’esecuzione della pena, fino a rendere incompatibile la prosecuzione con la dignità umana del condannato. Non è possibile esprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto: occorre un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica e sul percorso terapeutico concretamente praticato, con bilanciamento tra istanze sociali correlate alla pericolosità e condizioni complessive di salute, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018; Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa).
Il diniego del Tribunale di sorveglianza è stato pertanto ritenuto fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche, incontroverse e non contestate processualmente, e il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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