L’ottemperanza non può sindacare i presupposti del giudicato sulla Carta docente (TAR Lazio n. 6183 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, ma deve limitarsi a verificarne l’esecuzione. L’inadempimento dell’Amministrazione, a fronte dell’avvenuta notificazione della sentenza e del decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso, la fissazione di un termine per ottemperare e la nomina di un commissario ad acta. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione grava sul debitore, conformemente al principio generale di riparto dell’onere probatorio.

Il Fatto

Una docente adiva il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiedendo l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, che ne aveva dichiarato il diritto a usufruire della Carta docente ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, con assegnazione in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, non era stata ottemperata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si costituiva in giudizio solo formalmente senza fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la regolare passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione nelle forme prescritte, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..

A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha offerto alcun chiarimento o indicazione in relazione all’esecuzione della sentenza. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 13533/2001), tra debitore e creditore grava sul primo l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento; tale onere non è stato assolto dal Ministero, con conseguente accoglimento della pretesa.

La Corte ha precisato che, in sede di ottemperanza, i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non possono essere rimessi in discussione. Il giudice dell’ottemperanza non può quindi riesaminare il merito della pretesa, ma deve solo garantirne l’effettiva soddisfazione.

Per l’effetto, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, decorrendo in caso di ulteriore inerzia la nomina del commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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