Nomina a presidente di Corte d’appello e valutazione dei precedenti disciplinari (TAR Lazio n. 7966 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conferimento di incarichi direttivi, l’art. 37, primo comma, del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria impone al Consiglio superiore della magistratura di prendere consapevolezza di tutte le vicende disciplinari degli aspiranti, ma non di esternare in motivazione le ragioni per cui non ha attribuito peso a un elemento non ostativo e non rilevante, quale un proscioglimento. L’eventuale violazione dell’obbligo di valutazione può configurare un vizio di istruttoria oppure di motivazione, ma la relativa verifica deve misurarsi con la nozione di rilevanza e con il margine di apprezzamento riconosciuto all’amministrazione. Il giudizio comparativo sugli indicatori specifici e generali di cui agli artt. 20 e seguenti del t.u. non può ridursi a un mero calcolo numerico delle esperienze maturate, dovendo il giudice amministrativo sindacare solo la manifesta irragionevolezza o sproporzione della scelta.
Il Fatto
Un magistrato impugnava la delibera con cui il CSM aveva nominato una collega a presidente della Corte d’appello di Bologna, contestando in particolare l’omessa valutazione della sentenza disciplinare di proscioglimento emessa nei confronti della nominata, il giudizio comparativo fondato sugli indicatori di cui al t.u. e la motivazione della delibera. La controinteressata proponeva ricorso incidentale condizionato avverso l’art. 37 t.u., mentre il ricorrente depositava motivi aggiunti avverso il verbale della seduta del plenum del 18 giugno 2025, sostenendo che la motivazione non potesse essere integrata dalla discussione svoltasi in assemblea.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce il quadro normativo, distinguendo tra il primo comma dell’art. 37 t.u., che impone di prendere cognizione delle vicende disciplinari, e il secondo comma, che introduce una preclusione solo per le condanne alla perdita dell’anzianità o alla censura. Poiché nel caso di specie nessun candidato era stato condannato, il Collegio esclude l’operatività della preclusione e verifica che il plenum avesse piena consapevolezza della vicenda, come emerge dalla discussione nella seduta del 18 giugno 2025.
Quanto alla motivazione, il Tribunale chiarisce che la delibera è atto collegiale la cui motivazione può risultare dalla combinazione della proposta della commissione con le riflessioni emerse nel dibattito plenario. Il concerto ministeriale, dovendo vertere solo sulle attitudini organizzative del candidato ai sensi dell’art. 11, comma 4, l. n. 195/1958, non è inficiato dalle eventuali integrazioni alla proposta successive alla sua espressione, perché le qualità della persona non mutano per effetto della discussione.
Quanto al difetto di motivazione, il Collegio valorizza il concetto di rilevanza di cui all’art. 3 l. n. 241/1990: l’amministrazione può non esternare le ragioni per cui non ha attribuito peso a una circostanza che la norma non impone di valutare né qualifica come ostativa. Il proscioglimento per la scarsa rilevanza del fatto non è preclusivo, e a fortiori non lo sarebbe una condanna all’ammonimento, sicché l’omessa menzione non integra un vizio di motivazione.
Sul giudizio comparativo, il TAR respinge la lettura meramente quantitativa proposta dal ricorrente affermando che gli indicatori di cui all’art. 20 t.u. richiedono un apprezzamento qualitativo. La lunga esperienza direttiva della controinteressata in un ufficio di grandi dimensioni è stata correttamente ritenuta dal CSM equivalente alle esperienze giurisdizionali in appello e in legittimità del ricorrente, né appaiono irragionevoli le valutazioni sugli indicatori generali, in particolare la preferenza accordata per l’art. 11 t.u. in ragione della pregressa partecipazione al consiglio giudiziario.
Il ricorso è respinto, i motivi aggiunti respinti e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile per essere condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
Nota della Redazione
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