Riacquisizione consortile: obbligo di comunicazione avvio procedimento e rinnovo interesse (TAR Sardegna n. 1083 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di riacquisto di un’area compresa nel territorio consortile, ex art. 63 della legge n. 448/1998, costituisce esercizio di una facoltà che, incidendo su rapporti giuridici in corso, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. L’onere della prova circa la ritualità di tale comunicazione grava sull’Amministrazione procedente. La mera trasmissione dell’avviso a un indirizzo di posta elettronica certificata non ufficiale, seguita da un’inerzia triennale dell’Amministrazione, non integra validamente il contraddittorio procedimentale, rendendo necessario un rinnovo della manifestazione dell’interesse acquisitivo per verificarne l’attualità.
Il Fatto
Il Fallimento di una società aveva acquistato nel 2006 un compendio industriale nell’agglomerato di Porto Torres, dichiarato fallito nel 2014. Nell’ambito della procedura concorsuale, il compendio veniva venduto all’asta nel luglio 2025. Successivamente, il Consorzio Industriale Provinciale comunicava prima un accesso ai luoghi e poi notificava il provvedimento di riacquisizione ablativa ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998. Il Fallimento impugnava l’atto, deducendo, tra l’altro, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso con riguardo al primo motivo. Il Collegio ha preliminarmente ricordato che il riacquisto da parte del Consorzio può avvenire anche se l’area non è stata ceduta dallo stesso Consorzio ma acquistata direttamente dal privato, essendo determinante la collocazione dell’area nel territorio consortile. Ha poi ribadito il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il potere di riacquisto ex art. 63 deve essere assistito dalle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
Quanto al caso concreto, il Collegio ha rilevato che l’onere di provare la ritualità della comunicazione di avvio grava sull’Amministrazione. Il Consorzio non ha prodotto alcun documento attestante che l’indirizzo PEC utilizzato fosse quello ufficiale della procedura, risultando dagli atti che la successiva comunicazione di accesso ai luoghi e la notifica del provvedimento erano state correttamente inviate all’indirizzo PEC ufficiale della Curatela. È pertanto integralmente mancato un corretto contraddittorio procedimentale.
In ogni caso, anche volendo ammettere la ricezione della comunicazione, il TAR ha osservato come l’inerzia di circa tre anni tra l’invio dell’avviso di avvio del procedimento e l’adozione dell’atto avrebbe richiesto, in un’ottica di leale collaborazione, un rinnovo della manifestazione dell’interesse acquisitivo. Ciò al fine di verificare l’attualità dell’interesse, anche in considerazione dell’avvenuta vendita all’asta del compendio. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento delle altre censure e l’annullamento del provvedimento impugnato, con spese compensate per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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