Il reddito minimo è requisito non eludibile per la conversione del permesso di soggiorno (TAR Calabria n. 1565 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della disponibilità di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini extracomunitari, poiché attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite. Tale requisito deve sussistere al momento dell’adozione del provvedimento amministrativo. La valutazione delle circostanze sopravvenute, favorevoli all’istante, può essere effettuata solo in sede di riesame dell’istanza, non già in sede di impugnazione del provvedimento di rigetto.

Il Fatto

Il Questore di Catanzaro rigettava l’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro subordinato. A fondamento del diniego, l’amministrazione poneva due elementi: lo svolgimento di un’attività lavorativa solo per poche settimane all’anno, con redditi leciti nettamente inferiori all’importo minimo dell’assegno sociale, e la condanna dello straniero alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, successivamente riformata in appello con proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.p..

Il ricorrente adiva il TAR deducendo l’illegittimità del provvedimento per l’insufficiente e carente motivazione, rappresentando la propria onestà lavorativa e l’assenza di pericolosità sociale, anche alla luce della intervenuta riforma della sentenza penale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbente la circostanza che il ricorrente, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, non avesse documentato la disponibilità di redditi sufficienti al proprio sostentamento.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile per il rilascio dei titoli di soggiorno, attenendo alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale. Il requisito reddituale si ricollega, infatti, alla capacità dello straniero di inserirsi stabilmente nel contesto lavorativo e di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite.

Tale principio, ribadito da ultimo dal Cons. Stato, Sez. III, n. 7416 del 2025, evidenzia come la verifica reddituale vada compiuta con riferimento al momento in cui l’amministrazione adotta la propria decisione.

Con riferimento alla sopravvenuta dimostrazione dei requisiti reddituali, emersa solo in corso di giudizio e già valorizzata nell’ordinanza cautelare, la Corte ha ritenuto che tale circostanza potesse essere valutata solo in sede di riesame dell’istanza, ex art. 21-octies della legge n. 241/1990, cui corrisponde un obbligo dell’amministrazione di provvedere nuovamente, valutando la nuova documentazione prodotta, ma non potesse condurre all’annullamento del provvedimento, la cui legittimità va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.

Le spese di lite sono state compensate, considerata la minima attività processuale successiva al rigetto dell’istanza cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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