Non conformità della diagnosi energetica e revoca dell’agevolazione per imprese energivore (TAR Lazio n. 14557 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conformità della diagnosi energetica ai requisiti sostanziali di cui all’Allegato 2 al d.lgs. n. 102/2014 costituisce condizione essenziale per l’accesso e il mantenimento dell’agevolazione prevista per le imprese a forte consumo di energia elettrica. La diagnosi deve basarsi su dati misurati e tracciabili, risultanti da un sistema fisso di monitoraggio o da campagne di misurazione rappresentative, di cui siano indicate durata, periodo di effettuazione e quantità di energia monitorata. La carenza di tali elementi legittima la revoca dell’agevolazione, la quale configura un obbligo restitutorio di quanto indebitamente percepito e non una sanzione amministrativa, trovando il suo fondamento nell’art. 3, commi 8 e 9, del d.l. n. 131/2023. La disciplina del d.lgs. n. 102/2014 e quella del d.l. n. 131/2023 operano su piani distinti, con la conseguenza che la sanzione amministrativa di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 102/2014 non esclude l’obbligo restitutorio previsto dalla normativa agevolativa.

Il Fatto

La società ricorrente, iscritta nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, veniva esclusa dal meccanismo agevolativo per l’annualità 2024 all’esito dei controlli documentali eseguiti dall’ENEA ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 256/2024. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) contestava la non conformità della diagnosi energetica relativa all’anno 2022, in quanto il piano di monitoraggio risultava inadeguato per la mancata indicazione della durata, del periodo di effettuazione e della quantità di energia elettrica monitorata nelle campagne di misura.

La società impugnava il provvedimento di esclusione e l’Elenco aggiornato, nonché il successivo rigetto dell’istanza di autotutela, deducendo plurimi vizi di legittimità e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disatteso tutte le censure, ritenendo legittime le determinazioni di esclusione adottate in ragione della non conformità della diagnosi energetica ai requisiti sostanziali previsti dall’Allegato 2 al d.lgs. n. 102/2014. Il Collegio ha valorizzato la circostanza, incontestata, che nel sito produttivo non fosse presente alcun sistema fisso di monitoraggio dei consumi al momento delle rilevazioni, installato solo successivamente, e che le campagne di misura non indicassero gli elementi essenziali per valutarne la rappresentatività.

La Corte ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che la determinazione di esclusione e il rapporto di valutazione dell’ENEA allegato recavano adeguate ragioni, riconducibili ai criteri minimi di cui all’Allegato 2. Ha, inoltre, ritenuto non violato il principio di trasparenza, trattandosi il rapporto di valutazione di mera trasposizione schematica della normativa vigente, con indicazione dei riferimenti normativi per ogni aspetto verificato.

Quanto ai Chiarimenti ministeriali del novembre 2016, il Tribunale ne ha affermato la natura meramente interpretativa dell’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014, escludendo che introducano requisiti ulteriori. Ha, quindi, respinto la tesi della società secondo cui la non conformità della diagnosi avrebbe dovuto comportare solo la sanzione amministrativa di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 102/2014, qualificando la revoca dell’agevolazione come obbligo restitutorio automatico, espressamente previsto dall’art. 3, comma 9, del d.l. n. 131/2023.

Il Collegio ha, infine, dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., non ravvisando profili di irragionevolezza o disparità di trattamento, e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo legittimo il diniego di autotutela fondato sulla persistente mancanza di elementi idonei a superare le criticità già rilevate. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *