La valutazione della qualità scientifica nell’ASN di prima fascia (TAR Lazio n. 14559 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima fascia è legittimamente fondato sul mancato raggiungimento cumulativo dei criteri di valutazione della produzione scientifica previsti dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016, quali l’originalità, la continuità, la collocazione editoriale e la coerenza con le tematiche del settore concorsuale. Tali valutazioni, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione. La motivazione del diniego è adeguata quando, ancorché sintetica, dia conto delle ragioni per cui le pubblicazioni non risultano di qualità «elevata», non essendo necessario che i giudizi individuali e collegiale siano analiticamente diffusi.
Il Fatto
La ricorrente, professore di seconda fascia presso l’Università di Palermo, impugnava il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/A1 (Genetica Medica), all’esito della procedura indetta con decreto direttoriale n. 1796 del 2023. La Commissione, pur riconoscendo alla candidata il possesso di tre titoli e la valutazione positiva del titolo relativo all’impatto della produzione scientifica, la dichiarava unanimemente non idonea, ritenendo le pubblicazioni caratterizzate da parziale originalità e continuità, da collocazione editoriale qualitativamente insufficiente e da scarsa attinenza alla genetica oncologica.
La ricorrente lamentava la genericità e la tautologicità della motivazione, deducendo che la Commissione non avrebbe spiegato le ragioni della valutazione negativa. Il Ministero si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delineato i limiti del sindacato giurisdizionale sui giudizi di discrezionalità tecnica resi nell’ambito di procedure abilitative, ricordando che la cognizione può estendersi alla verifica dell’attendibilità delle valutazioni, senza però debordare nel merito delle scelte tecniche opinabili. Ha altresì valorizzato l’introduzione di parametri oggettivi da parte del d.m. n. 120/2016, che consentono un sindacato più stringente sull’eventuale discostamento dai criteri ivi fissati.
La Corte ha richiamato l’art. 6 del d.m. n. 120/2016, secondo cui l’abilitazione è attribuita solo ai candidati che ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, possiedono almeno tre titoli e presentano pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo i criteri dell’art. 4 del medesimo decreto: coerenza con il settore concorsuale, apporto individuale, originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale, continuità temporale e rilevanza delle pubblicazioni.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. I giudizi individuali e collegiali sono stati considerati sufficientemente ampi e accurati, non presentando i caratteri di ripetitività lessicale che la giurisprudenza assume come indice di difetto di motivazione. La valutazione di qualità «non elevata» è apparsa sorretta dall’esame dei parametri regolamentari, essendo le pubblicazioni caratterizzate da qualità solo parziale in termini di originalità e continuità, nonché da rilevanza insufficiente all’interno del settore concorsuale.
Il TAR ha infine osservato che il giudizio di non idoneità non è irragionevole, considerato il maggior rilievo della dimensione internazionale per la prima fascia, e che la ricorrente non ha dimostrato il raggiungimento di una posizione riconosciuta a livello internazionale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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