Accesso agli atti e sopravvenuto diniego parziale: improcedibilità del ricorso (TAR Veneto n. 347 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di accesso, il silenzio-diniego si forma sulla pretesa conoscitiva del richiedente così come perimetrata nella sua istanza, che delimita il thema decidendum del giudizio ex art. 116, comma 1, c.p.a. Il giudice, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, può ordinare l’esibizione dei soli documenti già ricompresi nell’originaria istanza ostensiva. Il sopravvenuto esercizio del potere amministrativo, anche con provvedimento espresso di diniego parziale, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’interesse del ricorrente si trasferisce dall’accertamento dell’illegittimità del silenzio all’impugnazione dell’atto espresso che lo ha sostituito, da impugnare nel termine decadenziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato il 17 ottobre 2025 un’istanza di accesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia, per ottenere i provvedimenti di conversione e di diniego di conversione della patente di guida libanese. La richiesta mirava a dimostrare, nel giudizio pendente davanti al TAR Sardegna, l’asserita disparità di trattamento subita rispetto ad altro soggetto con patente libanese. L’istanza era circoscritta a tre provvedimenti positivi e tre negativi, con oscuramento dei dati personali di terzi.

Non essendo intervenuto riscontro nel termine di trenta giorni, il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto. Il Ministero si è costituito, deducendo di aver riscontrato l’istanza con nota dell’11 dicembre 2025 e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha contestato l’idoneità satisfattiva del riscontro, qualificandolo come mero resoconto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura impugnatoria del giudizio di accesso, modellato dall’art. 116, comma 1, c.p.a. sullo schema impugnatorio avverso il diniego o il silenzio-rigetto. Da tale struttura derivano il carattere decadenziale del termine di impugnazione, il divieto di reiterare l’istanza salvo nuovi fatti o diversa prospettazione e l’onere di impugnare gli atti di diniego sopravvenuti ove non meramente confermativi.

Il giudizio sull’accesso resta un giudizio sul rapporto, come affermato dall’Adunanza plenaria n. 10 del 2020, e il giudice può delibare la spettanza della pretesa sostanziale. Tuttavia il silenzio-diniego si forma sulla pretesa conoscitiva come perimetrata nell’istanza, che delimita il thema decidendum. Non è consentito introdurre per la prima volta in giudizio documenti ulteriori, pena l’inammissibilità ex art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Nel caso di specie, l’istanza del 17 ottobre 2025 riteneva sufficiente l’indicazione dell’esistenza dei provvedimenti di accoglimento e rigetto, senza riferimento ai fascicoli completi, menzionati solo nella memoria del 13 gennaio 2026. La nota del 2 gennaio 2026 del difensore, con cui si è chiesto l’esame dei moduli di conversione, costituisce una nuova istanza di accesso, sulla quale non si è ancora formato il silenzio-diniego.

All’unica istanza sub iudice, quella del 17 ottobre 2025, l’Amministrazione ha riscontrato con la nota dell’11 dicembre 2025, fornendo l’elenco di tre provvedimenti positivi e tre negativi. Il riscontro, pur ritenuto dal ricorrente non satisfattivo, integra un diniego parziale. Una volta esercitata la funzione amministrativa, l’interesse si trasferisce dall’annullamento del silenzio all’impugnazione dell’atto espresso che lo ha sostituito: atto non impugnato nel termine decadenziale.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese. Il Collegio respinge anche l’istanza di riesame del decreto di rigetto del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza della certificazione consolare richiesta dall’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 e per difetto di dimostrazione dell’impossibilità di produrla, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 119 del 2025 e n. 110 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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