Accesso agli atti e improcedibilità per sopravvenuta ostensione documentale (TAR Lombardia n. 897 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 cpa per l’accertamento del diritto di accesso e l’annullamento del diniego opposto dall’amministrazione deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la documentazione richiesta sia stata effettivamente consegnata al ricorrente. In tale ipotesi la pronuncia di rito presuppone una valutazione di fondatezza dell’istanza originaria, che va verificata ai fini della regolazione delle spese in base al principio della soccombenza virtuale. L’istanza di accesso non è esplorativa quando risulti circostanziata in relazione all’interesse concretamente manifestato dal richiedente.
Il Fatto
La vicenda si inserisce nel programma di realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue della sponda bresciana del lago di Garda, avviato con un protocollo di intesa del 2017 tra il Ministero, la Regione Lombardia e la Regione Veneto e finanziato con un contributo statale di cento milioni di euro, oltre a risorse regionali e tariffarie. Dopo l’individuazione, con decreto commissariale del 23 luglio 2021, della soluzione del doppio impianto nei territori comunali di Gavardo e Montichiari, il quadro è stato riaperto da uno studio del gestore idrico del luglio 2024 e da una riunione della cabina di regia dell’11 dicembre 2024, nella quale ha prevalso l’indicazione ministeriale per un impianto unico collocato nel territorio di un terzo comune.
Il Comune di Montichiari, destinatario di uno degli impianti nella soluzione originaria, ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con istanza del 4 marzo 2025, i progetti, i piani di finanziamento e gli atti della cabina di regia. Ottenuta una consegna solo parziale il 27 marzo 2025, il Comune ha impugnato il diniego implicito con ricorso ai sensi dell’art. 116 cpa. Nel corso del giudizio ha dichiarato di aver ricevuto l’intera documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie come accesso documentale agli atti del procedimento amministrativo, radicato nell’interesse del Comune a conoscere i dettagli tecnici dei progetti e delle relative ricadute sul territorio attraversato dal fiume Chiese. Il ricorso è correttamente qualificato come proposto ai sensi dell’art. 116 cpa, vertendosi su un diniego di ostensione opposto da un’amministrazione statale.
La sopravvenuta consegna della documentazione, integrata da ultimo con il deposito in giudizio dell’Avvocatura dello Stato del 18 giugno 2025, determina la cessazione della materia del contendere per carenza di interesse. Il giudice dichiara perciò il ricorso improcedibile, conformemente a quanto previsto dagli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cpa.
La regolazione delle spese non segue automaticamente la pronuncia di rito. Il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, verificando la fondatezza dell’istanza in base al contenuto e all’interesse sottostante. L’istanza è ritenuta circostanziata e non esplorativa, sicché il Ministero è condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in duemila euro oltre agli oneri di legge.
Il contributo unificato è posto a carico dell’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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