Esecuzione del giudicato e commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 2059 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è accolto quando la sentenza azionata non sia stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il compenso dell’ausiliario è determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 490/2024, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad accreditare la somma di € 3000 sulla carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 27.11.2024 e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 9.7.2025.
Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina di un commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e all’art. 56 per le ulteriori spese di adempimento. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario è tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT.
È disposto il pagamento della penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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