Non contestazione nel processo tributario e qualificazione del rapporto consortile (Cass. civ. Sez. V n. 19113 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale già esplicitata nell’atto impositivo, il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione finanziaria un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato. Il principio opera sul solo piano dell’acquisizione del fatto e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio: può rendere pacifico il fatto significante, non il significato che se ne trae. Entro i limiti dei profili contestati col ricorso, il giudice resta libero di apprezzare, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., anche gli elementi contenuti nell’avviso e non specificamente contestati. La censura di motivazione apparente è ammessa solo se il vizio emerge dal testo della sentenza. Il principio di autonomia dei rapporti impone di valutare separatamente le posizioni dei soggetti passivi IVA.
Il Fatto
Una società consorziata riceveva avvisi di irrogazione sanzioni per l’IVA relativa agli anni 2002-2005, contestandosi l’omessa regolarizzazione di fatture emesse dal consorzio con aliquota del 10% anziché del 20%. L’Ufficio riteneva che le fatture, formalmente riferite a opere di urbanizzazione, coprissero in realtà prestazioni professionali e amministrative con applicazione dell’aliquota ordinaria.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della consorziata, valorizzando la mancata costituzione dell’Agenzia e il principio di non contestazione. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello erariale, riqualificando il rapporto tra consorzio e consorziata come mandato senza rappresentanza con ribaltamento dei costi. La società ricorreva in cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo, sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 23 d.lgs. n. 546/1992, è inammissibile e infondato: l’Agenzia, non costituitasi in primo grado, non è tenuta ad allegazioni ulteriori rispetto a quanto già contestato nell’atto impugnato.
Il Collegio precisa che la non contestazione, dopo la novella dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. ad opera della legge n. 69/2009, opera sul piano probatorio del fatto affermato, ma non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio. Entro i profili contestati col ricorso, il giudice può apprezzare autonomamente, ex art. 116 c.p.c., anche gli elementi dell’avviso non specificamente contestati. Richiama Cass. n. 16984 del 2023, Cass. n. 19806 del 2019, Cass. n. 12287 del 2018 e Cass. n. 2196 del 2015.
Il secondo motivo, sull’onere della prova ex art. 2697 c.c., è inammissibile per difetto di specificità: la CTR aveva ancorato le determinazioni dell’Ufficio a un compendio documentale inequivocabile. Il terzo motivo, sulla motivazione, è infondato: il sindacato di legittimità è circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., e la sentenza lo attinge pienamente. Il quarto motivo è inammissibile, non essendo indicato alcun fatto storico decisivo, ma solo una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
Il quinto motivo è inammissibile: fornitori, consorzio e consorziate sono soggetti passivi IVA distinti, e il consorzio, acquistando al 20% e ribaltando al 10%, ha conseguito un credito indebito, in lesione del principio di neutralità. Il sesto motivo è disatteso: la definizione agevolata ex art. 9 l. n. 289/2002 è incompatibile con il diritto unionale per l’IVA (Corte giust. 17 luglio 2008, causa C-132/06), con disapplicazione del condono, ma la proroga dei termini ex art. 10 resta operante. Il settimo motivo è inammissibile: l’incertezza dedotta riguarda la qualificazione del concreto rapporto negoziale, non le norme tributarie.
Nota della Redazione
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