L’insostenibilità del PEF giustifica l’esclusione dalla concessione demaniale (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 321 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Economico Finanziario (PEF) è l’elemento essenziale dell’offerta nella procedura di affidamento di una concessione demaniale marittima e la sua sostenibilità costituisce un requisito di ammissibilità, la cui carenza legittima l’esclusione del concorrente. La valutazione di sostenibilità del PEF rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione concedente ed è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che ricorrano ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. L’asseverazione del PEF da parte di un professionista non priva l’Amministrazione dei propri poteri valutativi, limitandosi la stessa a una verifica di sostenibilità della struttura finanziaria del progetto. La natura patrimoniale della concessione di beni pubblici fa sì che l’istituto del soccorso istruttorio, previsto per le carenze formali, non sia applicabile alla mancanza di un elemento sostanziale dell’offerta quale è il PEF sostenibile.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale, già affidatario di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa nel Comune di Lignano Sabbiadoro, ha partecipato alla procedura di selezione pubblica per il nuovo affidamento della concessione, della durata di quindici anni. Con determinazione del Comune, in recepimento della proposta della Commissione giudicatrice, è stata disposta la sua esclusione dalla procedura per la ritenuta insostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato, in ragione del ricorso a finanziamento per la pressoché totalità dell’investimento, unitamente a un indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio) negativo, con conseguente non bancabilità dell’operazione.
Il concorrente ha impugnato l’esclusione, deducendo l’insussistenza del motivo espulsivo, l’eccesso di potere della Commissione nell’esame del PEF e la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Nelle more del giudizio cautelare, è stato ammesso con riserva alla procedura e inserito in quinta posizione in graduatoria, ma ha poi rinunciato all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte e prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari di rito sollevate dall’Amministrazione. Il Collegio ha innanzitutto ricostruito la funzione del PEF quale documento volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale, consentendo all’Amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione. Ha quindi richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la sostenibilità del PEF rientra nell’ambito della valutazione tecnica riservata all’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.
Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ha rilevato che la valutazione di non sostenibilità non era fondata sulla mera constatazione del ricorso al finanziamento esterno, ma sulla circostanza che il PEF prevedeva un investimento interamente a leva con indice DSCR negativo, il quale nei primi anni risultava coperto dalla liquidità generata dall’accensione del mutuo stesso e non dai flussi di cassa operativi. La motivazione dell’esclusione è stata ritenuta adeguata, sorretta da ragionevole prudenza a salvaguardia dell’interesse pubblico alla valorizzazione dell’area demaniale. Il TAR ha inoltre precisato che la pre-delibera di finanziamento, la natura di impresa familiare del concorrente e la regolarità dei pagamenti dei canoni erano elementi estranei al PEF, la cui sostenibilità doveva essere valutata esclusivamente sulla base dei suoi contenuti.
In ordine all’asseverazione del PEF, pur richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis, il Tribunale ha chiarito che la stessa non può deprivare l’Amministrazione dei poteri valutativi di spettanza. L’asseverazione, infatti, è finalizzata a verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto, mentre la congruità dei singoli dati del PEF è valutata dall’ente concedente. Con riferimento al secondo motivo, il Collegio ha escluso l’applicabilità del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto la fattispecie in rilievo riguardava la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta, non una carenza formale della domanda.
Il TAR ha infine precisato che la concessione di beni pubblici in senso patrimoniale è regolata dal diritto nazionale e non dal codice dei contratti pubblici, fatti salvi i limiti dell’eventuale auto-vincolo dell’Amministrazione. Di conseguenza, i principi e le norme del codice dei contratti non possono costituire parametro di legittimità dell’azione amministrativa censurata. Il riferimento all’art. 185 del d.lgs. n. 36/2023, contenuto nel provvedimento impugnato, è stato ritenuto ininfluente, attesa la piena competenza dell’Amministrazione nella valutazione della sostenibilità del PEF. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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