Sanatoria e demolizione di recinzione: la doppia conformità prevale sulla disciplina del codice civile (TAR Puglia n. 354 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere di recinzione, quali muri di cinta e cancellate, devono essere qualificate non in base all’astratta tipologia di intervento ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale. Ove superino la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per importanza dimensionale e caratteristiche strutturali, integrano una nuova costruzione e necessitano del permesso di costruire, non essendo sufficienti la Cila o la Scia. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, è necessaria la doppia conformità urbanistica, dovendosi verificare la conformità del manufatto sia al momento della realizzazione sia a quello della presentazione dell’istanza. Il regime del permesso di costruire prevale sulla disciplina del codice civile in materia di distanze tra muri di cinta.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Leporano nei confronti del ricorrente, avente ad oggetto un muro di cinta con accesso carrabile e un armadietto in ferro, realizzati senza titolo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il provvedimento demolitorio era stato preceduto dal rigetto della Scia presentata per la realizzazione del medesimo intervento e dalla comunicazione di preannuncio della sanzione demolitoria.
Il ricorrente aveva successivamente presentato istanza di accertamento di conformità in sanatoria, rimasta priva di riscontro, e aveva impugnato gli atti comunali deducendo plurimi vizi di legittimità. Il Comune di Leporano si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che veniva integrato da motivi aggiunti avverso il diniego tacito di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito in ragione dell’evidente infondatezza del ricorso. Nel merito, ha respinto le censure concernenti il diniego di sanatoria formatosi tacitamente, evidenziando che l’accoglimento dell’istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 richiede la doppia conformità urbanistica, requisito nella specie difettante.
In particolare, le NTA del P.R.G. vigente, che qualificano l’area quale zona di interesse storico-architettonico-ambientale, consentono soltanto interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione, non anche nuove costruzioni. Il Collegio ha ritenuto irrilevanti le disposizioni del Regolamento Edilizio richiamate dal ricorrente, atteso che le NTA costituiscono la base normativa di riferimento per valutare l’assentibilità dell’intervento, prevalendo sulle mere definizioni regolamentari.
La Corte ha giudicato infondate anche le doglianze fondate sull’art. 878 c.c., osservando che la norma attiene esclusivamente alle distanze tra muri interposti tra fondi limitrofi e non esclude l’obbligo di rispettare la normativa urbanistica. Quanto alle censure concernenti la compatibilità paesaggistica, ha rilevato la mancata dimostrazione che l’area ricada in zona esente dal procedimento di compatibilità, precisando che le valutazioni paesaggistiche ed edilizie poggiano su presupposti differenti.
In ordine alla qualificazione dell’intervento, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le recinzioni di notevole impatto dimensionale integrano una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Nella specie, il muro di cinta, per caratteristiche funzionali e strutturali, era idoneo a incidere sull’assetto urbanistico del territorio, con conseguente legittimità del diniego e dell’ordinanza di demolizione.
Ha concluso pertanto per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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