Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 856 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’Amministrazione scolastica che non deduca né dimostri l’avvenuta esecuzione va condannata a dare attuazione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ricorre la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm. In caso di persistente inadempimento va nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico.
Il Fatto
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 446/2024 del Tribunale ordinario di Brescia, pubblicata il 16.4.2024 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23 e il Ministero era stato condannato a consentire la generazione dei relativi buoni spesa.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese. La questione approda al giudice amministrativo perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Brescia in data 3.2.2025: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm.
È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice ricorda che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale, avvenuto il 3.5.2024.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma il perdurare dell’inadempimento. Il Collegio dà continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.
Pertanto il Ministero è condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio in favore del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega.
Il giudice precisa che il commissario agisce su semplice richiesta dell’interessato quale organo ausiliario del giudice, sostituendo l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non consiste nel curare l’interesse pubblico, ma nel dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso poteri amministrativi non esercitati. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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