Carta elettronica docenti: il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta per l’ottemperanza (TAR Abruzzo n. 122 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di danaro, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, ma con i necessari adattamenti. L’amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di un diverso organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente. La sentenza che accoglie il ricorso per l’ottemperanza deve ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, mentre non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora quando l’importo da corrispondere sia contenuto e la sentenza oggetto di esecuzione abbia già previsto la produzione di interessi.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione del giudicato nel termine di legge, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e che fosse nominato un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Pur dando atto dell’esistenza di pronunce di diverso avviso sull’applicabilità di tale disposizione alle sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro nel giudizio di ottemperanza, il Tribunale ha confermato il proprio orientamento, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ritiene la norma applicabile al procedimento di ottemperanza, seppur con gli adattamenti necessari.
In particolare, il Collegio ha precisato che l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo”, il quale solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva, mentre l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. Ha inoltre evidenziato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente, non potendo l’Amministrazione intimata giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.
Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, che menzionava espressamente la carta del docente, procedendo all’accredito delle somme in conto carta elettronica, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti o di un funzionario da lui individuato, che avrebbe provveduto in sostituzione dell’Amministrazione inerte entro l’ulteriore termine di quarantacinque giorni.
Il Collegio ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto da corrispondere e della produzione di interessi già prevista dalla sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Vista la serialità del contenzioso, il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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