Quota retributiva pensione militare: aliquota 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 12 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile. Nell’esercizio della giurisdizione pensionistica esclusiva, il giudice è investito dell’intero rapporto controverso, con ogni questione concernente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione. Sulle somme spettanti competono interessi legali dalla scadenza di ogni rateo e, nei limiti del maggior importo, la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Un militare, già appartenente al corpo della Guardia di finanza e in quiescenza dal 30.11.2016, con diciassette anni di anzianità alla data del 31 dicembre 1995, proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, per ottenere il trattamento pensionistico previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione regionale, con la sentenza n. 185 del 2021, dichiarava inammissibile la domanda formulata con note e respingeva per il resto il ricorso, ritenendo la norma inapplicabile perché il militare era cessato dal servizio con anzianità superiore ai venti anni.
Avverso tale decisione l’interessato proponeva appello alle Sezioni centrali giurisprudenziali, chiedendo il riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento con aliquota di rendimento annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, rappresentava di aver già riliquidato la pensione applicando l’aliquota del 2,44% e di aver corrisposto le differenze con il rateo di febbraio 2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, opposta dall’appellante, e ha deciso la causa nel merito. Preliminarmente ha escluso che il mutamento di domanda e la carenza di una previa istanza amministrativa potessero incidere sull’esame: in ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte quali identificativi della causa petendi e del petitum.
Il perimetro della giurisdizione comprende dunque tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica idonea a incidere sul trattamento di quiescenza. La Corte richiama sul punto le Sez. III d’App. n. 376 del 2023 e Sez. II d’App. n. 262 del 2023.
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’originaria domanda, pur incentrata sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54, comma 1, era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione. Attraverso il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, le Sezioni riunite sono giunte a determinare un’aliquota applicabile al ricalcolo, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.
Richiamando ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile il principio della sentenza n. 1/QM/2021, la Corte ha confermato che la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% annuo. L’appello è stato pertanto accolto, riconoscendo all’appellante il diritto all’applicazione di tale aliquota per ogni anno utile.
La Corte ha inoltre riconosciuto il diritto agli interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo l’indice FOI/ISTAT, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese di difesa sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda, risolto solo con l’intervento delle Sezioni riunite; nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità delle cause previdenziali disposta dall’art. 10 della legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
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