Pensione di guerra: necessaria istanza amministrativa pregiudiziale per ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 242 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni militari, il ricorso alla Corte dei conti volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e al conseguente diritto alla pensione privilegiata è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., qualora il militare, già collocato in quiescenza, non abbia preventivamente presentato l’istanza amministrativa di pensione privilegiata all’ente previdenziale. La sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 12/2023/QM/PRES, che ammette il ricorso in assenza di domanda amministrativa, non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva alle fattispecie in cui l’interessato, essendo già in congedo, non era impossibilitato a presentare la predetta istanza. La mancata presentazione dell’istanza di pensione rende altresì il ricorrente privo di interesse attuale e concreto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente improcedibilità della relativa domanda. Le questioni relative all’equo indennizzo appartengono alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi, per il personale militare, nel giudice amministrativo.
Il Fatto
Un ex Carabiniere, riformato nel 2024, aveva presentato ricorso alla Corte dei conti per ottenere l’annullamento del decreto ministeriale del 17.7.2024 che negava la dipendenza da causa di servizio dell’aneurisma dell’aorta toracica ascendente che ne aveva determinato la riforma. La C.M.O. aveva riconosciuto la menomazione come dipendente da causa di servizio, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva espresso parere negativo. Parte ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto al riconoscimento della causa di servizio e alla concessione dei benefici di legge (equo indennizzo e pensione privilegiata).
Il Militare, tuttavia, aveva proposto ricorso dopo essere stato collocato in quiescenza, senza aver presentato l’istanza di pensione privilegiata ordinaria all’INPS. Il Ministero della difesa si era costituito eccependo il difetto di giurisdizione sulla domanda di equo indennizzo e l’inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione dell’istanza di pensione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di equo indennizzo. Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, richiamato anche da Cass. civ., 12.4.2022, n. 11772 e Cass. civ., 2.8.2019, n. 21605, ogni questione relativa all’equo indennizzo appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel caso di specie nel giudice amministrativo, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all’art. 17, comma 2, c.g.c.
Quanto alla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. per mancata previa presentazione dell’istanza amministrativa. È emerso, infatti, che il ricorrente non aveva presentato la domanda di pensione privilegiata né all’atto del collocamento in quiescenza né prima della proposizione del ricorso, e che l’INPS non aveva adottato alcuna determina, né risultava una formale diffida all’adozione del provvedimento, espressamente richiesta, a pena di inammissibilità, dalla citata disposizione per legittimare il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Istituto previdenziale.
La Corte ha escluso l’applicabilità dei princìpi affermati dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 12/2023/QM/PRES del 17.8.2023, secondo cui è ammissibile il ricorso di chi, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, domandi il positivo accertamento in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio senza aver presentato domanda amministrativa. Tale decisione, ha precisato la Sezione giurisdizionale laziale, è stata pronunziata con riferimento a fattispecie in cui l’interessato era ancora in servizio, e la sua ratio è quella di consentire l’accesso alla tutela giurisdizionale al personale che, essendo in servizio, ex lege non ha ancora la facoltà di presentare istanza di pensione. La sentenza delle Sezioni riunite non ha carattere derogatorio rispetto alla previsione legale di rango primario, sicché un’applicazione analogica o estensiva ad altre fattispecie si risolverebbe in una non consentita disapplicazione della norma.
Nella fattispecie in esame, invece, il ricorrente era già in quiescenza e, pertanto, non era impossibilitato a presentare la debita istanza di pensione privilegiata prima della proposizione del ricorso. La mancata presentazione di tale istanza è risultata dirimente ai fini dell’inammissibilità. La Corte ha quindi ritenuto l’improcedibilità della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in quanto il ricorrente, già in congedo, era privo di un interesse attuale e concreto all’accertamento, essendo questo meramente propedeutico al riconoscimento della pensione privilegiata, la cui domanda era stata dichiarata inammissibile. Le spese di lite sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., attesa la definizione del giudizio su questioni pregiudiziali.
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Nota della Redazione
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