Non parifica delle spese ARPAC e comandi fuori perimetro sanitario (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 165 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione dei rendiconti regionali è volto ad accertare la reale e veridica consistenza del risultato di amministrazione, mettendo a disposizione dell’ente dati contabili corretti che incidono sul suo ciclo di bilancio. Le risorse del Fondo sanitario regionale non possono essere impiegate in modo indistinto per il finanziamento di enti come le Agenzie di protezione ambientale: è necessario che la spesa sia correlata ai livelli essenziali di assistenza e che tale correlazione sia verificabile. La declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale che legittimi l’impiego di risorse vincolate comporta l’obbligo di destinare al perimetro sanitario le somme distratte, quantificandole secondo criteri ragionevoli e proporzionati. La disciplina del comando del personale da società a partecipazione pubblica è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, con la conseguenza che le norme regionali che la introducono sono costituzionalmente illegittime. La legge di sanatoria che faccia salvi gli effetti di atti adottati in violazione di precedenti declaratorie di incostituzionalità è soggetta a uno scrutinio particolarmente rigoroso e può essere rimessa alla Corte costituzionale se ritenuta in contrasto con i principi che regolano la materia.

Il Fatto

Il giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi 2023 e 2024 era stato sospeso con le decisioni n. 250 del 29 novembre 2024 e n. 242 del 7 ottobre 2025, nelle more della definizione di plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione. I capitoli di spesa oggetto di sospensione concernevano il finanziamento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC) a valere sul Fondo sanitario, i comandi di personale da società partecipate attivati dalla Giunta e dal Consiglio regionale, nonché il trattamento accessorio del personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 174 e n. 189 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità delle norme regionali che consentivano l’impiego indistinto di risorse sanitarie e la disciplina dei comandi difforme da quella statale. Con la sentenza n. 165 del 2025, invece, ha restituito gli atti alla Sezione per una rinnovata valutazione della questione concernente l’emolumento omnicomprensivo, alla luce del sopravvenuto quadro normativo. All’esito, la Sezione ha fissato l’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio, acquisendo le memorie della Regione e della Procura regionale.

La Motivazione della Corte

Quanto al finanziamento dell’ARPAC, la Sezione ritiene che la sentenza n. 174 del 2025, dichiarando l’illegittimità della norma che consentiva il trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario, imponga di quantificare il vincolo di destinazione da imprimere sulle risorse “libere” del bilancio da far confluire nel perimetro sanitario. Pur non integrando un vero indebito con oneri restitutori, l’efficacia retroattiva della pronuncia richiede di definire la misura della restituzione per gli esercizi dal 2015 al 2024. Il Collegio condivide il criterio della correlazione ai livelli essenziali di assistenza, ma non la quantificazione proposta dalla Regione, basata su un’analisi dei costi riferita al solo esercizio 2025: è indispensabile che l’analisi sia condotta almeno per un triennio per ricavare un campione statistico attendibile. Nelle more, va mantenuto l’accantonamento già definito, con la conseguente non parifica del capitolo per la parte non correlata ai LEA negli esercizi 2023 e 2024.

In relazione ai comandi di personale da società partecipate, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme regionali per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., spettando in via esclusiva al legislatore statale delineare i tratti salienti degli istituti del comando e del distacco. Le sopravvenienze normative richiamate dalla Regione non incidono sulla rilevanza della questione, attenendo alla disciplina previgente applicabile ratione temporis. Il Collegio non parifica quindi il capitolo U00058 per euro 739.996,20 e il capitolo U00008 per euro 1.217.604,67 del rendiconto 2023, relativi ai comandi attivati rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio regionale.

Quanto all’emolumento omnicomprensivo corrisposto al personale degli uffici di diretta collaborazione, la Sezione ritiene che la norma di salvaguardia introdotta dall’art. 8, comma 3, del D.L. n. 25 del 2025, come convertito, non escluda la prospettazione di nuovi dubbi di costituzionalità. La disposizione di sanatoria, che fa salvi gli effetti dei provvedimenti adottati in base a norme già dichiarate illegittime, è soggetta a uno scrutinio particolarmente rigoroso. La questione è rilevante nel giudizio di parifica perché l’eventuale declaratoria di incostituzionalità ridonderebbe sul saldo di amministrazione, facendo venir meno il titolo legittimante la spesa. Il Collegio ritiene non manifestamente infondate le censure relative ai commi 12-ter e 12-quater dell’art. 23 della L.R. n. 1 del 2012 e all’ultimo periodo della norma statale di sanatoria, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione della decisione definitiva sulla parifica dei rendiconti 2023 e 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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