Nota credito per operazioni inesistenti e motivazione nel riesame reale (Cass. pen. Sez. 3 n. 187 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nota di credito emessa a storno di una fattura non neutralizza gli effetti di quest’ultima quando l’operazione sottostante sia oggettivamente inesistente: la speciale procedura di regolarizzazione dell’IVA di cui all’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 presuppone che le operazioni da rettificare siano effettive e non è pertanto applicabile alle fatture per operazioni fittizie. In sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali non sono deducibili i vizi di motivazione, ivi compresa la illogicità della stessa, essendo configurabile esclusivamente la violazione di legge; le argomentazioni giuridiche delle parti, se infondate, non integrano alcun vizio di legittimità della pronuncia.

Il Fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni del ricorrente, per un valore pari all’illecito profitto del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione IVA).

La misura era stata adottata in relazione all’IVA dovuta per l’anno 2019, quantificata in euro 180.327,87, conseguente all’emissione di una fattura di euro 819.672,13 da parte della società del ricorrente nei confronti di altra società, fattura poi annullata con nota di credito emessa pochi giorni dopo. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per la mancata considerazione dell’effetto “neutralizzante” della nota di credito, tale da escludere il superamento della soglia di punibilità, e l’assenza del dolo di evasione, essendo la nota emessa nel primo giorno feriale successivo all’emissione della fattura.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure formulate deducono vizi di motivazione, in particolare di illogicità, che non sono deducibili in sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali. La motivazione, infatti, vi è e il ricorrente ne contesta la fondatezza, non l’apparenza, sicché il vizio non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti: o queste sono fondate e il mancato accoglimento dà luogo a una censura di violazione di legge, o sono infondate e nessun vizio di legittimità può derivarne, anche alla luce dell’art. 619 comma 1 cod. proc. pen..

La S.C. ha comunque verificato la congruità della motivazione del Tribunale, che aveva delineato il consapevole inserimento del ricorrente in un sistema di emissione di false fatture, alcune delle quali emesse dallo stesso dopo l’assunzione della carica di legale rappresentante, rilevando altresì l’omessa dichiarazione IVA per l’anno 2019. In tale contesto, la nota di credito non poteva ritenersi idonea a neutralizzare gli effetti della fattura, giacché essa determina per il beneficiario la perdita del diritto di detrazione dell’imposta normalmente sorto con il pagamento della fattura stessa.

Cruciale è il principio affermato in tema di regolarizzazione dell’IVA: la procedura di cui all’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 presuppone che le operazioni per le quali siano state emesse fatture da rettificare siano effettive e, pertanto, non è applicabile quando, come nel caso di specie, le operazioni siano inesistenti. La nota di credito costituiva un “grossolano tentativo di regolarizzazione di un’operazione fittizia”, non essendovi prova della buona fede del ricorrente, risultando emesse, anche nei mesi successivi, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società riconducibili al precedente amministratore.

La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 5, n. 24231 del 18/11/2011, che ha ritenuto contrario al divieto di abuso del diritto l’utilizzo della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo per sottrarsi al pagamento dell’imposta mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e il successivo storno con note di accredito di pari importo. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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