Inammissibile il motivo che reitera le censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 24932 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso che riproduce pedissequamente le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Un motivo siffatto, privo di correlazione tra le ragioni della decisione censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, è generico e non assolve la funzione di specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. presuppone una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza dell’11.07.2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto.
La questione approda in legittimità perché il ricorrente assume che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare i presupposti per l’operatività dell’art. 131-bis cod. pen., nonché la presenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il collegio ha rilevato che l’unico motivo, con cui si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità, risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.
Secondo il consolidato orientamento della Corte, sono inammissibili i motivi che riproducono le censure di appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino in termini meramente assertivi ed apodittici la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale e non prendano in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521).
Nel merito, la Corte territoriale ha congruamente rilevato che non sussistevano i presupposti per l’operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione della natura abituale della condotta, desumibile dai numerosi precedenti penali, oltre che per la presentazione tardiva della domanda di regolarizzazione dell’abitabilità dell’alloggio. Tale valutazione è conforme al principio secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
La Corte ha inoltre ritenuto generico il motivo con cui si lamentava la mancata valutazione delle cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., non avendo il ricorrente indicato gli elementi alla base della censura.
Il collegio ha infine richiamato il principio per cui la mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo per la sua genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468). Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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