Concordato in appello doglianze tassative escludono continuazione esterna (Cass. pen. Sez. 5 n. 188 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che recepisce l’accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. instaura un meccanismo preclusivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e si estende al giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all’impugnazione. Avverso tale pronuncia sono pertanto proponibili esclusivamente doglianze relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione, all’applicazione di una pena illegale e all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia. Ogni altra censura, anche riguardante questioni rilevabili d’ufficio, è inammissibile, non potendo essere valorizzati poteri dispositivi ulteriori rispetto a quelli espressamente riconosciuti dalla norma. In tema di continuazione esterna, la mancata applicazione rimane estranea al perimetro delle doglianze deducibili e la sua valutazione presuppone comunque l’accertamento della medesimezza del fatto o della connessione finalistica tra i reati, da verificarsi secondo i criteri propri del giudizio di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 22 novembre 2024, aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di sette imputati, coinvolti in un procedimento concernente un’associazione di tipo mafioso operante nel catanese. In particolare, la Corte territoriale aveva dichiarato il non doversi procedere per uno degli imputati limitatamente a una delle armi contestate, riconoscendo la continuazione con reati già giudicati, escludendo la qualità di promotore per un altro e applicando a due imputati la pena concordata con il Procuratore generale ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Avverso tale decisione avevano proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di sei imputati, accogliendo invece parzialmente quello proposto da uno di essi, collaboratore di giustizia, limitatamente al diniego dell’applicazione della continuazione esterna.
Con riferimento alle posizioni di due imputati, la Quinta Sezione ha chiarito che il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. non solo circoscrive la cognizione del giudice di secondo grado, ma esplica effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Le uniche doglianze proponibili sono, pertanto, quelle tassativamente indicate dalla giurisprudenza di legittimità, non essendo consentito far valere censure diverse, neppure se relative a questioni rilevabili d’ufficio, attesa la rinuncia implicita derivante dall’accordo sulla pena.
Per gli altri ricorrenti, la Corte ha rilevato l’inammissibilità delle censure in quanto, da un lato, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e del merito, dall’altro, prive del necessario requisito di specificità. Quanto alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, è stato ribadito che la graduazione della pena costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in caso di motivazione illogica o contraddittoria, mentre il diniego delle attenuanti può essere motivato anche implicitamente attraverso la struttura complessiva della sentenza.
In accoglimento del ricorso del collaboratore di giustizia, la Corte ha infine annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell’applicazione della continuazione esterna, rilevando un difetto di chiarezza motivazionale sulla questione se le armi oggetto della nuova contestazione fossero le medesime già giudicate o armi ulteriori, e richiamando il principio secondo cui, nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura un unico reato per ciascuna categoria omogenea.
Nota della Redazione
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