Notifica a mani e inesistenza: onere di trascrizione della relata in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 14669 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Tali elementi consistono nell’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato e nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento. Ogni altra difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità. La parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria difforme da quella delibata dal giudice d’appello deve trascrivere integralmente la relata di notifica e indicare il luogo ove reperirla, a pena di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.

Il Fatto

Il contribuente ritirava in data 03.04.2007, presso i locali dell’Amministrazione finanziaria, un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2001, relativo alla ripresa a tassazione di una plusvalenza da cessione di terreno. Informato nel 2013 dell’avvio della procedura di riscossione, proponeva ricorso impugnando l’atto e deducendo la radicale inesistenza della notificazione, oltre alla decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo.

La Commissione tributaria provinciale dichiarava sanata la notifica e il ricorso inammissibile per tardività. La Commissione tributaria regionale confermava, ritenendo che la consegna a mani del 03.04.2007 avesse sanato la precedente notifica, nulla per assenza della sottoscrizione dell’addetto al recapito. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la falsa applicazione degli artt. 43 e 60 d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente sosteneva l’inesistenza della notifica del 13.12.2006, per mancata indicazione del soggetto notificatore e assenza della raccomandata informativa, e di quella del 03.04.2007, per totale elusione dello schema legale. In subordine, eccepiva la decadenza dal potere impositivo.

La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 14916/2016, che ha ricondotto la dicotomia nullità/inesistenza alla bipartizione tra l’atto e il non atto. L’inesistenza non è un vizio più grave della nullità: ricorre solo quando l’attività è priva degli elementi costitutivi essenziali. Tali elementi sono l’attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato e la fase di consegna, con esclusione dei soli casi di restituzione al mittente.

La Corte rileva poi che il ricorrente non ha trascritto nel motivo l’avviso e la relata di notificazione del 13.12.2006 né quella del 03.04.2007. Il motivo è quindi inammissibile per difetto di autosufficienza. Sul punto richiama l’orientamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata, il principio di autosufficienza esige la trascrizione integrale, con richiamo a Cass. n. 1150/2019, Cass. n. 31038/2018, Cass. n. 5185/2017 e Cass. n. 12112/2022. La notificazione dell’avviso di accertamento non è atto del processo tributario, ma presupposto per l’impugnabilità.

Quanto alla notificazione del 2007, è incontroversa la ricezione materiale dell’atto da parte del contribuente. Il secondo profilo di censura, sulla decadenza, è inammissibile perché non contesta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la questione tardiva.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità dell’avviso per assenza di valida sottoscrizione ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973. La Corte lo ritiene infondato: non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, in contrasto con la pretesa, comporti necessariamente il rigetto, essendo sufficiente una motivazione logica e adeguata, con richiamo a Cass., V, n. 7662/2020. Il vizio è escluso quando sia possibile rinvenire una pronuncia implicita. La CTR, respingendo l’appello per tardività, non ha esaminato le censure di merito, inibite dalla pronuncia in rito. Il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese, con contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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