Notifica al Ministero dell’interno: ricorso inammissibile se manca la notifica all’Ispettorato del lavoro (TAR Sardegna n. 972 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo è inammissibile per difetto di legittimazione passiva se notificato a un’amministrazione diversa da quella che ha adottato il provvedimento impugnato, la quale è l’unica legittimata a resistere in giudizio. La notifica al Ministero dell’interno non è idonea a costituire il contraddittorio avverso un atto dell’Ispettorato territoriale del lavoro, trattandosi di organo non riconducibile a quel dicastero, con la conseguente applicazione dell’art. 39, comma 1, e dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato e il relativo visto di ingresso. Giunta in Italia, il rapporto di lavoro non veniva instaurato per cause asseritamente riconducibili al datore di lavoro, nei cui confronti veniva sporta denuncia. A seguito della formale rinuncia del datore di lavoro all’assunzione, la ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari rigettava l’istanza.

La ricorrente impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Sardegna, notificando il ricorso esclusivamente al Ministero dell’interno. L’amministrazione resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dal Ministero dell’interno, incentrando la decisione esclusivamente sul piano processuale.

Richiamato l’art. 39, comma 1, c.p.a., il Collegio ha precisato che il contraddittorio è integralmente costituito solo con la notifica all’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato, la quale è l’unica legittimata a difendere la legittimità del proprio operato. Tale principio è ribadito dall’art. 41, comma 2, c.p.a., che impone la notifica sia all’autorità emanante sia ai controinteressati.

Nel caso di specie, il provvedimento gravato era stato adottato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari, articolazione periferica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ricorso era stato invece notificato soltanto al Ministero dell’interno, struttura ministeriale diversa e non coincidente con l’autorità emanante. Ne consegue che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione delle norme sulla corretta instaurazione del contraddittorio.

In ragione dell’esito del giudizio, il TAR ha altresì disposto la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della manifesta inammissibilità della domanda, e ha compensato le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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